Con Risoluzione 20 maggio 2008, n. 207, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che il contribuente che ha installato un impianto fotovoltaico integrato nel tetto non può beneficiare della detrazione del 55%, disposta dal comma 344, articolo 1, Legge Finanziaria 2007, (riduzione del fabbisogno di energia primaria di almeno il 20%) a favore degli interventi finalizzati al risparmio energetico.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che per tale intervento spetta l’agevolazione (tariffa incentivante e premio aggiuntivo prevista dagli artt. 6 e 7, D.M. 19 febbraio 2007) e non quella del 55%, in quanto la spesa in esame persegue la diversa finalità di produzione di energia pulita e non di contenimento dei consumi energetici.
Fonte: www.seac.it
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