Con Sentenza 3 dicembre 2008, n. 156, la CTP di Pisa ha stabilito che l’agevolazione fiscale per l’acquisto di terreni compresi in aree soggette a PUP (Piani Urbanistici Particolareggiati) regolarmente approvati, è condizionata solo dalla destinazione edificatoria entro 5 anni dall’acquisto e non dalla permanenza del bene nel patrimonio del beneficiario dell’agevolazione.
Se tale condizione viene rispettata (edificazione entro 5 anni dall’acquisto), i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a PUP beneficiano dell’imposta di registro pari all’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000).
Fonte: www.seac.it
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