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24 Settembre 2011

Agevolazione fiscale per le reti di imprese: possibile beneficiarne se l’asseverazione del programma comune e’ comunicata entro il 31 dicembre 2011.

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Nella Risoluzione n. 89 del 12 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione della possibilità per le imprese che sottoscrivono o aderiscono ad un contratto di rete, destinatarie dell’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2011, di acquisire, in questo primo anno di applicazione della nuova normativa, l’asseverazione del programma comune di rete anche successivamente al 30 settembre 2011.

L’agevolazione fiscale in questione consiste nella sospensione dell’imposta sugli utili di esercizio, accantonati ad apposita riserva di patrimonio netto e destinati al fondo patrimoniale comune per la realizzazione di investimenti previsti nel programma comune di rete, che devono essere effettuati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il programma comune di rete deve essere preventivamente asseverato da determinati organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale.

L’Agenzia ha ricordato che in una propria Circolare dell’aprile 2011 era stato consentito, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, di ottenere l’asseverazione del programma comune di rete entro il 30 settembre, ossia entro il termine per la presentazione del modello Unico 2011, nel quale deve essere indicata l’agevolazione.
Inoltre, sempre per questo primo anno, è stato consentito di stipulare il contratto di rete e di eseguire l’iscrizione nel registro delle imprese entro la medesima data del 30 settembre 2011.

Nella Risoluzione del 12 settembre, l’Agenzia ha affermato che, per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, fermo restando il rispetto di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa, sarà possibile usufruire dell’agevolazione in questione a condizione che l’asseverazione, anche se acquisita tardivamente, venga comunicata, all’organo comune per l’esecuzione del contratto della rete o al rappresentante della rete risultante dal contratto medesimo, entro il 31 dicembre 2011.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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