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29 Giugno 2013

Agevolazione fiscale per gli immobili acquistati in aree con piani urbanistici particolareggiati: la mancata richiesta nell’atto di acquisto non ne impedisce l’applicazione.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 40 del 27 giugno 2013, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze della mancata richiesta, nell’atto di acquisto, dell’agevolazione fiscale prevista, per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, nell’articolo 33, comma 3, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla suddetta disposizione, tali trasferimenti di beni sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 % ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 giugno 2010, aveva affermato che non è possibile rinvenire nell’ordinamento nessun principio generale, immanente nel sistema, secondo il quale un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione sarebbe irrevocabilmente perduta. Sarebbe, al contrario, deducibile il principio secondo il quale, sia pur entro limiti temporali, è possibile rimediare all’erronea imposizione.

I Giudici della Suprema Corte hanno, altresì, precisato che si può ritenere che sia necessaria la richiesta dell’agevolazione nelle ipotesi nelle quali la richiesta medesima sia esplicitamente prevista dalla legge e nelle ipotesi nelle quali sia necessaria la partecipazione o la collaborazione del contribuente, il quale debba manifestare una propria determinata intenzione alla quale la legge ricolleghi determinati benefici fiscali o debba indicare delle caratteristiche del bene non conosciute dall’Amministrazione.

L’agevolazione della quale si è occupata l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione del 27 giugno, non rientra nelle suddette ipotesi.

Il beneficio fiscale in questione spetta, quindi, ai contribuenti in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa, anche se manca un atto con il quale viene richiesta l’agevolazione (atto di acquisto o atto integrativo).

La conclusione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate è che le istanze di rimborso che sono state presentate dai contribuenti per ottenere la restituzione delle maggiori imposte versate in sede di stipula di atti nei quali, pur sussistendo i presupposti di legge, non è stata richiesta l’applicazione del beneficio fiscale in questione, devono essere accolte anche in sede contenziosa.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che comunque il mantenimento di tale agevolazione fiscale è subordinato all’utilizzazione edificatoria dell’area nei termini di legge, circostanza che deve essere accertata dagl Uffici dell’Amministrazione.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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