L’Agenzia del Territorio, con Risoluzione 27 marzo 2007, n. 1, ha affermato il principio secondo cui le sentenze definitive dei giudici tributari che modificano le rendite catastali attribuite dall’Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente, hanno effetto fin dalla data di proposizione del ricorso da parte degli interessati e non dalla data della loro notificazione, secondo la regola generale, ormai superata, stabilita dall’art. 74, Legge n. 342/2000.
Analogamente a quanto avviene in caso di esercizio della potestà di autotutela da parte dell’Amministrazione finanziaria, come riconosciuto dalla medesima Agenzia nella Circolare n. 11/2005, anche alle pronunce giudiziali che accertano l’illegittimità del classamento deve infatti essere riconosciuta efficacia retroattiva.
In entrambi i casi infatti si è di fronte ad un provvedimento non meramente modificativo, ma diretto a ripristinare la correttezza o la legittimità di un atto.
Fonte: www.seac.it
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