Con Risoluzione 29 dicembre 2008, n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni ridotte (un ottavo del minimo), in caso di adesione del contribuente all’invito al contraddittorio entro il quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per la comparizione presso l’ufficio delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che i campi “codice ufficio“, “codice atto“, “codice tributo” e “anno di riferimento” si possono desumere dall’invito a comparire, mentre i campi “rateazione/regione/prov./mese di riferimento” vanno compilati solo in presenza di codici relativi alla definizione delle sanzioni collegate alle violazioni.
Si ricorda, infine, che i codici tributo sono efficaci a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della risoluzione.
Fonte: www.seac.it
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