NULL
Altre Novità
2 Maggio 2001

Adeguamento agli Studi di Settore

Scarica il pdf

La Risoluzione del 24.4.2001 n. 52 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’adeguamento da parte del contribuente, agli studi di settore entrati in vigore prima del 2000 comporta due differenti ripercussioni a seconda che si parli di Iva oppure di Irpef ed Irap.

Per la ciò che concerne le conseguenze ai fini Iva, si applica una sanzione del 30% sul tardivo, insufficiente od omesso versamento, salva l’ipotesi di ravvedimento operoso.

Ai fini Irpef ed Irap, secondo l’Agenzia delle Entrate non vi sono conseguenze sanzionatorie.

Articoli correlati
13 Giugno 2025
Riordino delle detrazioni fiscali 2025: le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Fonte: Circolare n. 6/E dell’Agenzia delle EntrateTema: Limiti e novità sulle...

13 Giugno 2025
IVA al 5% su dispositivi medici e di protezione: L’agevolazione resta valida

Data: 23 maggio 2025Ambito: Fisco e IVA agevolata sui beni sanitari Anche in epoca...

13 Giugno 2025
La qualificazione fiscale del trust nell’ordinamento Italiano

1. Introduzione al Trust: Definizione e Riconoscimento Giuridico Il Trust è un...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto