Con Risoluzione 12 luglio 2007, n. 166, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’applicazione dell’imposta di registro ai contratti e regolamenti predisposti dalle società che aderiscono al consolidato nazionale, che possono disciplinare i criteri di determinazione delle somme percepite ed erogate, ecc.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme erogate dalle società controllate alla consolidante hanno lo scopo di corrispondere la provvista necessaria al pagamento delle imposte sul reddito imponibile trasferito ed evitare un indebito arricchimento dell’una o dell’altra società.
L’erogazione di tali somme “non discende da un rapporto sinallagmatico in base al quale la società che ha ricevuto la somma si obbliga a cedere un bene o ad effettuare una prestazione a favore dell’erogante“. Il trasferimento di tali somme va pertanto ricollegato agli atti formati per la liquidazione e la riscossione di imposte e per questo non sono soggetti ad imposta di registro, come disposto dall’art. 5, Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Fonte: www.seac.it
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