Con Ordinanza 17 novembre 2009, n. 24279, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di accertamento.
Nello specifico, i giudici hanno stabilito la validità dell’accertamento del maggiore valore di un immobile operato dal fisco, anche quando la stima dell’ufficio tecnico erariale (UTE) allegata all’avviso stesso è semplicemente una fotocopia non sottoscritta.
Secondo la Suprema Corte, infatti, ai fini della validità dell’atto di accertamento è sufficiente che lo stesso abbia recepito il contenuto della stima.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale