Con Sentenza 20 ottobre 2008, n. 25472, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria è legittimata a far valere le proprie pretese tributarie nei confronti di una società anche nel caso in cui l’impresa si sia già cancellata dal registro delle imprese.
Per i rapporti giuridici o per le contestazioni giudiziali pendenti, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla notifica al soggetto che rappresentava la società nella fase antecedente alla cancellazione dal registro delle imprese, non determinando l’estinzione della società.
Fonte: www.seac.it
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