Con Sentenza 16 aprile 2008, n. 9919, la Corte di Cassazione ha sancito che in caso di furto della documentazione contabile, l’Amministrazione finanziaria è comunque legittimata all’accertamento analitico-induttivo, restando a carico del contribuente l’onere di provare la sussistenza di componenti negativi deducibili dal reddito d’impresa.
Secondo i giudici, infatti, la denuncia di furto o di smarrimento, pur se tempestivamente effettuata, non può assolvere agli obblighi richiesti dal legislatore ai fini della deducibilità di un costo e della detraibilità dell’IVA.
Inoltre, l’onere di comprovare l’effettività e l’inerenza dei componenti negativi invocati dal contribuente non è a carico dell’Ufficio impositore.
Fonte: www.seac.it
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