Con Sentenza 13 novembre 2008, n. 27071, la Corte di Cassazione ha stabilito che quando l’imposta di registro grava solidalmente su più soggetti (come, ad esempio, nel caso delle compravendite immobiliari), e l’eventuale avviso di accertamento sia contestato solo da uno di essi, per gli altri coobbligati la pretesa dell’Amministrazione finanziaria diventa definitiva.
Secondo i giudici, inoltre, i soggetti coobbligati possono soltanto far valere l’eventuale giudizio favorevole ottenuto dal coobbligato che ha impugnato l’accertamento; in ogni caso, non è ammesso il rimborso delle somme eventualmente pagate da tali contribuenti.
Fonte: www.seac.it
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