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30 Aprile 2011

Accertamento con adesione: il verbale che attesta il mancato raggiungimento dell’accordo non fa venir meno la sospensione dei termini di impugnazione.

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Con l’Ordinanza n. 140 del 15 aprile 2011, la Corte Costituzionale ha affermato che, in caso di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, la formalizzazione del mancato raggiungimento dell’accordo non comporta la rinuncia all’istanza medesima e, quindi, non impedisce che operi la sospensione, per il periodo fisso di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dei termini per l’impugnazione dell’atto di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

La Corte, in particolare, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano. La norma in questione, secondo il giudice rimettente, contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) nella parte nella quale non prevede che vi sia rinuncia all’istanza di accertamento con adesione (che determini il venir meno della sospensione dei termini di impugnazione) nel caso nel quale si abbia un verbale nel quale le parti dichiarino che il procedimento di adesione si è concluso con esito negativo.    

La Corte Costituzionale ha precisato che il procedimento dell’accertamento con adesione ha la finalità di prevenire l’impugnazione dell’atto di accertamento tributario notificato, favorendo l’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia.

A tal fine, appare ragionevole la previsione di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione.

Inoltre, secondo la Corte, non sembra irragionevole che la disposizione della quale si denuncia la incostituzionalità preveda che il contribuente possa far cessare la sospensione in questione soltanto proponendo ricorso avverso l’atto di accertamento oppure mediante una formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza.

La Corte specifica che la redazione del verbale dal quale risulti che le parti concordino nel concludere con esito negativo il procedimento di adesione “si risolve in una mera presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario e, pertanto, non può né equipararsi all’impugnativa dell’atto di accertamento né assumere il significato di una definitiva rinuncia del contribuente all’istanza di accertamento con adesione”.

La mera constatazione che in una certa data non sia ancora stato raggiunto l’accordo “da un lato, non impedisce che esso possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso e, dall’altro, non esprime l’univoca volontà del contribuente di escludere, anche per il futuro, la composizione amministrativa della controversia”.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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