Con Sentenza n. 21454, depositata il 9 ottobre 2009, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’accertamento bancario ed onere della prova da parte del contribuente.
Secondo i giudici è corretto attribuire all’Amministrazione finanziaria il potere di determinare il reddito e di imputarlo al soggetto che, utilizzando movimentazioni bancarie attraverso conti correnti e libretti al portatore, anche mediante interposizione fittizia, ne sia il vero e reale percettore purché ciò si fondi su presunzioni gravi, precise e concordanti. Sarà il contribuente a “smontare”, con documentazione idonea, il quadro indiziale erariale.
Fonte: www.seac.it
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