Con Sentenza 11 dicembre 2006, n. 26380, la Corte di Cassazione ha fornito una interpretazione estensiva dell’art. 295, C.p.c., per quanto riguarda la sospensione necessaria del processo qualora la decisione della causa dipenda dalla risoluzione di un’altra controversia.
Nel caso di specie, in due procedimenti distinti, l’Enel aveva impugnato l’avviso di accertamento ICI avverso il Comune e nello stesso tempo contestava la rendita catastale attribuita dall’Agenzia del territorio.
Secondo la Corte di Cassazione il processo vertente sull’avviso di accertamento ICI deve necessariamente essere sospeso in attesa della definizione sulla rendita catastale, in quanto sussiste una dipendenza fra le due cause, come richiesto dall’art. 295, C.p.c.; la rendita catastale, infatti, costituisce elemento essenziale per il calcolo della base imponibile ICI. La sospensione va dichiarata anche se le parti nei due procedimenti non sono le stesse come nel caso di specie (Enel/Comune, Enel/Agenzia del Territorio).
Fonte: www.seac.it
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