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1 Ottobre 2011

Accertamenti non definitivi, ma esecutivi: istituiti i codici tributo per effettuare i pagamenti.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 95 del 27 settembre 2011, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti per adempimenti da accertamento diversi dagli istituti definitori.

Si tratta di una Risoluzione di attuazione della disposizione (articolo 29) prevista dal Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, in base alla quale gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, conterranno anche l’intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in essi indicati, entro il termine per la presentazione del ricorso, o, nel caso di proposizione tempestiva del ricorso, al pagamento in via provvisoria degli importi stabiliti dal D.P.R. n. 602 del 1973 (un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati). Gli avvisi di accertamento saranno, quindi, immediatamente esecutivi.

I codici tributo istituiti con la Risoluzione del 27 settembre sono, appunto, necessari per effettuare tali pagamenti sulla base degli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate. Riguardano i pagamenti dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dell’addizionale comunale e regionale all’Irpef e dell’Iva (imposta ed interessi).

I codici devono essere inseriti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”. Nella Risoluzione sono specificate ulteriormente le modalità di compilazione dei diversi campi del modello F24 in riferimento a ciascun codice tributo.

E’ stato, inoltre, precisato che con una successiva Risoluzione verranno istituiti anche i codici tributo relativi al versamento delle relative sanzioni.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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