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11 Marzo 2016

Sanzioni tributarie: chiarimenti sull’applicazione delle nuove disposizioni agli atti già emessi

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Nella Circolare n. 4 del 4 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti riguardo all’applicazione delle nuove disposizioni in materia di sanzioni tributarie non penali con riferimento, in particolare, agli atti non definitivi emessi prima del 1° gennaio 2016.

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla questione dell’adozione del principio del favor reiossia del principio secondo il quale deve trovare applicazione la disposizione di legge più favorevole, sia qualora la legge successiva escluda la punibilità di una situazione in precedenza soggetta a sanzione, sia qualora la legge posteriore preveda delle sanzioni meno severe rispetto a quelle vigenti all’epoca della commissione della violazione.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che il principio del favor rei trova applicazione anche agli atti già emessi alla data del 1° gennaio 2016, sulla base delle disposizioni vigenti in precedenza, per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso o sia ancora pendente il giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria.

Il contribuente ha diritto al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata, al fine di ottenere la sanzione più favorevole. L’unico limite all’esercizio di tale diritto è rappresentato dalla definitività del provvedimento di irrogazione della sanzione.

La rideterminazione della sanzione potrà avvenire soltanto a seguito della presentazione di un’apposita istanza da parte del contribuente. L’atto originario non verrà modificato o sostituito con altro atto. L’Amministrazione finanziaria provvederà a comunicare al contribuente l’esito del ricalcolo della sanzione ed a consegnargli il nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata della sanzioni ricalcolate.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, però, la presentazione dell’istanza di rideterminazione della sanzione da parte del contribuente non sospende i termini per la presentazione del ricorso.

Riguardo agli atti pendenti in giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie, qualora ricorra l’ipotesi di una fattispecie non più sanzionabile in base alle nuove disposizioni normative, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria provvedono a ricalcolare autonomamente i provvedimenti emessi in precedenza ed a comunicare il risultato dal ricalcolo al contribuente ed all’organo giudiziario presso il quale pende il procedimento.

In caso di misure sanzionatorie più favorevoli, invece, il ricalcolo potrà essere effettuato direttamente dall’Amministrazione finanziaria o su richiesta dell’organo giudiziario.

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