Tasse saldo ed acconto non versati regolarmente entro la fine di novembre: ecco una guida fiscale per evitare sanzioni.
Le imposte devono essere pagate con il sistema del saldo e dell’acconto, ma un contribuente può dimenticarsi di adempiere al corretto versamento nelle tempistiche e nelle modalità previste dalla normativa attuale. L’omesso o il parziale versamento del saldo e dell’acconto delle imposte può comportare l’irrogazione di una pena amministrativa, che può arrivare fino al 25 percento dell’imposta non versata al Fisco. Ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso il contribuente ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti dell’amministrazione tributaria.
Tasse saldo ed acconto: come funzionano i versamenti in Italia?
Il sistema tributario tricolore prevede che tutti i contribuenti (titolari di Partita IVA, privati e società) versino le imposte seguendo il meccanismo del saldo ed acconto delle imposte per il periodo di imposta in corso e, nell’esercizio successivo, saranno compensate a credito ed a debito. Gli acconti sono previsti per tutti i contribuenti titolari di Partita IVA Forfettaria e per tutti coloro che devono versare le imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e le imposte patrimoniali (IVAFE e IVIE).
Per quanto concerne gli acconti che devono essere versati nel corso del corrente anno fiscale, i contribuenti devono considerare quanto sancito dal concordato preventivo biennale. Il versamento anticipato delle imposte deve essere effettuato sulla stima del reddito atteso per l’esercizio di imposta. Il versamento degli acconti avviene sulla base di una calendarizzazione prevista dalla normativa: la suddivisione dei versamenti consente al contribuente di “spalmare” gli oneri nel corso dell’esercizio di imposta e di pianificare meglio le entrate/uscite.
Tasse saldo ed acconto imposte: quali sono le sanzioni previste per chi non adempie regolarmente?
Un contribuente potrebbe non essere in grado di versare gli acconti per differenti motivazioni: errori di computo, mancanza di liquidità ed evasione fiscale. Il mancato o il parziale versamento delle imposte comporta l’irrogazione di una serie di sanzioni pecuniarie e l’applicazione degli interessi moratori. Introducendo una serie di penalità il Legislatore punta ad agevolare il corretto adempimento delle imposte e a scoraggiare la mancata e/o il ritardo dell’adempimento. Il Legislatore con il Decreto Legislativo n. 471 e n. 472 del 1997 ha riformato il sistema delle sanzioni tributarie, venendo a determinare quali siano le sanzioni da applicare in caso di versamento non sufficiente o ritardato degli acconti delle imposte.
Quali sono le sanzioni previste dalla normativa nel caso in cui il contribuente non versi o versi in ritardo gli acconti IRES, IRPEF, IVA e IRAP? La normativa tributaria vigente prevede la comminazione di una pena amministrativa del 25 percento dell’importo che il contribuente ha pagato in ritardo o non adempiuto. Inoltre, è prevista l’applicazione del 3,5 percento di interessi moratori nel caso in cui il pagamento dovesse avvenire a seguito della notifica dell’avviso bonario. Nel caso in cui gli importi dovessero essere iscritti a ruolo l’aliquota degli interessi moratori sale a 4 punti percentuali.
Ravvedimento operoso per ritardato versamento degli acconti imposte
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso: chi non esegue i versamenti in acconto entro le scadenze previste dalla normativa è punito con una sanzione del 25 percento o del 12,5 percento, ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se questo non eccede i 14 giorni.
L’istituto del ravvedimento operoso può essere utilizzato anche quando ha avuto inizio un monitoraggio fiscale. I maggiori benefici dell’istituto del ravvedimento operoso possono essere ottenuti fin da subito. A seconda del momento in cui viene regolarizzata la posizione del contribuente, la riduzione delle sanzioni irrogate dovrebbe essere da un decimo del minimo fino ad un sesto del minimo.
Cosa accade nel caso di omessa dichiarazione dei redditi?
Anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi il contribuente potrebbe essere sanzionato nel caso in cui non abbia provveduto a versare gli acconti delle imposte. Secondo quanto previsto dall’articolo 1 della Legge n. 97 del 1977, nel caso di violazione di omessa dichiarazione dei redditi, la base di computo per provvedere al versamento degli acconti è data dal “reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato”, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.
Ciò implica che il soggetto contribuente che omette la presentazione della dichiarazione dei redditi deve provvedere al versamento dell’acconto delle imposte. L’amministrazione fiscale, nel caso di accertamento, deve provvedere al versamento delle sanzioni da omessa dichiarazione dei redditi oltre all’omesso versamento degli acconti relativi all’imposta da versare per l’esercizio successivo.
Quando le violazioni sono rilevanti dal punto di vista penale?
Il mancato versamento delle ritenute d’acconto e dell’IVA comporta delle conseguenze di natura penale nel momento in cui ci verifica il superamento delle soglie di punibilità previste dagli articoli 10-bis e 10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 2000. Il contribuente ha la possibilità di sanare la propria posizione prima che si apra il procedimento penale.
Nella maggior parte delle casistiche, le violazioni connesse al mancato versamento degli acconti delle imposte sono soggette a contestazioni da parte degli uffici accertatori dell’amministrazione tributaria attraverso i routinari controlli di natura fiscale. In ogni caso il contribuente ha la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.
Prospetto riepilogativo degli importi in scadenza dal primo al 16 dicembre 2025
Entro il primo dicembre 2025 è prevista la scadenza per versare l’acconto unico IRPEF, il secondo acconto IRPEF 2025 (40% dell’acconto totale). Sempre entro il primo dicembre si deve provvedere al versamento dell’IVA intracomunitaria per enti non commerciali e agricoltori esonerati, al versamento imposte sostitutive ravvedimento tombale, al versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione terreni e partecipazioni ed al versamento della decima rata rottamazione quater.
Entro il 15 dicembre i contribuenti devono provvedere al versamento IVA e registrazione corrispettivi per le associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato. Entro il 16 dicembre 2025 i contribuenti devono versare il primo acconto IRPEF 2025 (60% dell’acconto totale).
Per maggiori informazioni sul saldo ed acconto delle imposte, è possibile richiedere una consulenza personalizzata a Mister Fisco.