I redditi fondiari sono i redditi relativi ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti rispettivamente nel catasto dei terreni e nel catasto edilizio urbano. I Redditi fondiari si suddividono in:
- Redditi Dominicali, cioè i redditi prodotti dai terreni che si trovano sul territorio dello Stato;
- Redditi Agrari, cioè i redditi prodotti dalle attività svolte sui terreni;
- Redditi dei Fabbricati, cioè i redditi prodotti dalla locazione o dall’uso di immobili.
Quali modifiche ci sono state?
La riforma sui redditi fondiari ha portato a delle modifiche rispetto la precedente disciplina, quali:
- la modifica e l’ampliamento della definizione di reddito fondiario;
- la modifica dei procedimenti per il calcolo del reddito;
- nuovi procedimenti per aggiornare le qualità e le classi di coltura;
- la modifica delle agevolazioni fiscali.
Modifica e ampliamento della definizione di reddito fondiario.
Con la riforma attualmente in vigore rientrano nella definizione di redditi fondiari anche:
- le attività che utilizzano delle tecniche innovative per la produzione, anche senza l’utilizzo diretto del suolo, ovvero:
- le coltivazioni verticali o vertical farming, cioè una coltivazione che si sviluppa verso l’altro;
- le coltivazioni fuori suolo, come l’idroponica (una tecnica di coltivazione che utilizza al posto del terreno materiali come l’argilla espansa o la lana di cocco), l’acquaponica (una tecnica di coltivazione che utilizza al posto del terreno, l’acqua), l’areoponica (una tecnica di coltivazione che utilizza al posto del terreno una serra utilizzando acqua e aria);
- le attività diretta alla produzione dei vegetali tramite l’utilizzo dei fabbricati;
- le attività dirette alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro i cambiamenti climatici.
Modifica dei procedimenti per il calcolo del reddito.
Il reddito dominicale, con la riforma, è determinato sulla base della superficie impiegata per la produzione con la tariffa d’estimo più alta per metro quadrato incrementata del 400%. Per esempio il reddito agrario di un terreno di 1.000 metri quadrati con la tariffa d’estimo più alta di 10 euro al metro quadrato, sarà pari a 50.000 euro, cioè:
- l’incremento del 400% di 10 euro al metro quadrato (cioè la tariffa d’estimo più alta) è 50 euro al metro quadrato;
- 50 euro al metro quadro per 1.000 metri quadrati, fanno un reddito agrario di 50.000,00 euro.
Introduzione di nuove classi e qualità di coltura.
Con la riforma dei redditi fondiari, le nuove classi e qualità di coltura, sono:
- quelle censite in catasto nelle categorie C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), C/7 (tettoie chiuse e aperte), D/1 (opifici), D/7 (fabbricati che rispondono a specifiche necessità di un’attività industriale), D/8 (fabbricati che rispondono a specifiche necessità di un’attività commerciale), D/9 (edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi nel suolo) e D/10 (fabbricati con funzioni produttive connesse all’attività agricola) con il limite che la superficie adibita alla produzione non deve essere superiore alla superficie agraria;
- le attività dirette alla coltivazione, allevamento e silvicoltura per la produzione dei beni, che svolgono l’attività nella tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.
Agevolazioni e fisco.
Per i redditi fondiari si applica un’esenzione IRPEF:
- totale per i redditi agrari e dominicali fino a 10.000,00 euro;
- del 50% per i redditi agrari e dominicali che vanno dai 10.000,00 ai 15.000,00 euro.
In sede dichiarazione i redditi fondiari vanno inseriti:
- nel quadro RA, da rigo RA1 a RA22;
- nel quadro RG, nel rigo RG11.
Controlli e sanzioni.
I controlli previsti dalla riforma per i redditi fondiari da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono dei controlli incrociati tra il catasto, i dati dichiarati in sede di dichiarazione e la documentazione fornita.
In caso di omessa dichiarazione si incorre in una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, partendo da una somma di 250,00 euro.
In caso di dichiarazione infedele la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta evasa.
Nel caso in cui non è previsto il pagamento dell’imposta e la dichiarazione non è stata presentata si incorre in una sanzione che può andare dai 250,00 euro ai 1.000,00 euro.
Normativa.
- Legge di Bilancio 2025;
- Legge delega 111/23;
- D.Lgs. n. 192/2024;
- D.p.r. n. 917/1986;
- Legge n. 296/2006;
- Legge n. 266/2005
- Legge n. 160/2019;
- Legge n. 413/1991;
Fonte.
- Agenzia delle Entrate.