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Saggi
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4 Luglio 2025
4 Minuti di lettura

Riforma dei redditi fondiari

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I redditi fondiari sono i redditi relativi ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti rispettivamente nel catasto dei terreni e nel catasto edilizio urbano. I Redditi fondiari si suddividono in:

  • Redditi Dominicali, cioè i redditi prodotti dai terreni che si trovano sul territorio dello Stato;
  • Redditi Agrari, cioè i redditi prodotti dalle attività svolte sui terreni;
  • Redditi dei Fabbricati, cioè i redditi prodotti dalla locazione o dall’uso di immobili.


Quali modifiche ci sono state?

La riforma sui redditi fondiari ha portato a delle modifiche rispetto la precedente disciplina, quali:

  • la modifica e l’ampliamento della definizione di reddito fondiario;
  • la modifica dei procedimenti per il calcolo del reddito;
  • nuovi procedimenti per aggiornare le qualità e le classi di coltura;
  • la modifica delle agevolazioni fiscali.


Modifica e ampliamento della definizione di reddito fondiario.

Con la riforma attualmente in vigore rientrano nella definizione di redditi fondiari anche:

  • le attività che utilizzano delle tecniche innovative per la produzione, anche senza l’utilizzo diretto del suolo, ovvero:
    • le coltivazioni verticali o vertical farming, cioè una coltivazione che si sviluppa verso l’altro;
    • le coltivazioni fuori suolo, come l’idroponica (una tecnica di coltivazione che utilizza al posto del terreno materiali come l’argilla espansa o la lana di cocco), l’acquaponica (una tecnica di coltivazione che utilizza al posto del terreno, l’acqua), l’areoponica (una tecnica di coltivazione che utilizza al posto del terreno una serra utilizzando acqua e aria);
  • le attività diretta alla produzione dei vegetali tramite l’utilizzo dei fabbricati;
  • le attività dirette alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro i cambiamenti climatici.


Modifica dei procedimenti per il calcolo del reddito.

Il reddito dominicale, con la riforma, è determinato sulla base della superficie impiegata per la produzione con la tariffa d’estimo più alta per metro quadrato incrementata del 400%. Per esempio il reddito agrario di un terreno di 1.000 metri quadrati con la tariffa d’estimo più alta di 10 euro al metro quadrato, sarà pari a 50.000 euro, cioè:

  • l’incremento del 400% di 10 euro al metro quadrato (cioè la tariffa d’estimo più alta) è 50 euro al metro quadrato;
  • 50 euro al metro quadro per 1.000 metri quadrati, fanno un reddito agrario di 50.000,00 euro.


Introduzione di nuove classi e qualità di coltura.

Con la riforma dei redditi fondiari, le nuove classi e qualità di coltura, sono:

  • quelle censite in catasto nelle categorie C/1 (negozi e botteghe), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse), C/7 (tettoie chiuse e aperte), D/1 (opifici), D/7 (fabbricati che rispondono a specifiche necessità di un’attività industriale), D/8 (fabbricati che rispondono a specifiche necessità di un’attività commerciale), D/9 (edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi nel suolo) e D/10 (fabbricati con funzioni produttive connesse all’attività agricola) con il limite che la superficie adibita alla produzione non deve essere superiore alla superficie agraria;
  • le attività dirette alla coltivazione, allevamento e silvicoltura per la produzione dei beni, che svolgono l’attività nella tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.


Agevolazioni e fisco.

Per i redditi fondiari si applica un’esenzione IRPEF:

  1. totale per i redditi agrari e dominicali fino a 10.000,00 euro;
    1. del 50% per i redditi agrari e dominicali che vanno dai 10.000,00 ai 15.000,00 euro.

In sede dichiarazione i redditi fondiari vanno inseriti:

  • nel quadro RA, da rigo RA1 a RA22;
  • nel quadro RG, nel rigo RG11.


Controlli e sanzioni.

I controlli previsti dalla riforma per i redditi fondiari da parte dell’Agenzia delle Entrate, sono dei controlli incrociati tra il catasto, i dati dichiarati in sede di dichiarazione e la documentazione fornita.

In caso di omessa dichiarazione si incorre in una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, partendo da una somma di 250,00 euro.

In caso di dichiarazione infedele la sanzione va dal 90% al 180% dell’imposta evasa.

Nel caso in cui non è previsto il pagamento dell’imposta e la dichiarazione non è stata presentata si incorre in una sanzione che può andare dai 250,00 euro ai 1.000,00 euro.


Normativa.

  • Legge di Bilancio 2025;
  • Legge delega 111/23;
  • D.Lgs. n. 192/2024;
  • D.p.r. n. 917/1986;
  • Legge n. 296/2006;
  • Legge n. 266/2005
  • Legge n. 160/2019;
  • Legge n. 413/1991;


Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

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