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4 Dicembre 2020

Reverse charge: l’Agenzia individua le regole per l’integrazione elettronica

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Con l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche, nella recente versione 6.1.2 aggiornate al 23 novembre 2020, cambiano le regole di compilazione della fattura elettronica da emettere e, in parte, le regole relative all’integrazione delle fatture per operazioni soggette a reverse charge ovvero alla compilazione dell’autofattura.

Il presente articolo, sulla base delle informazioni rese dall’Agenzia delle Entrate con il documento “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, vuole fornire alcune indicazioni operative circa le modalità di assolvimento degli obblighi di integrazione delle fatture ricevute relative a operazioni soggette a reverse charge.

Si precisa che le regole di seguito esposte possono già essere adoperate.

Prima di entrare nel merito della questione è bene anzitutto circoscrivere i casi oggetto della presente trattazione e dunque precisare cosa si intende per operazioni fatturate in regime di reverse charge interno ed esterno.

Il reverse charge costituisce un diverso modo di assolvimento dell’imposta previsto dal legislatore al fine di contrastare fenomeni di evasione. Si tratta di un meccanismo di “inversione contabile” per effetto del quale il soggetto tenuto all’assolvimento dell’imposta non è, come la regola generale vuole, il cedente/prestatore bensì il cessionario/committente (il soggetto che riceve la fattura).

In pratica, il cedente/prestatore emette fattura senza addebito dell’imposta e il cessionario/committente provvede ad assolvere l’imposta mediante integrazione della fattura con indicazione dell’aliquota iva corretta e la registrazione della stessa nel registro iva vendite e iva acquisti.

A seconda delle operazioni, si distingue tra:

reverse charge interno: si tratta delle operazioni con soggetti passivi di imposta residenti o stabiliti in Italia (cessioni di rottami, installazione di impianti, servizi di pulizia, etc…)

reverse charge esterno, relativo a operazioni con soggetti esteri;

Se al momento è solo una facoltà, dal 1° gennaio 2021 i cedenti /prestatori dovranno emettere le fatture indicando la corretta natura dell’operazione soggetta a reverse charge, utilizzando uno dei sottocodici N6 appositamente individuati (da N6.1 a N6.9.). Dal lato attivo, dunque, al di là della classificazione delle operazione individuate secondo un preciso codice null’altro cambia.

La novità più rilevante riguarda invece la modalità di integrazione elettronica della fattura ricevuta.

È bene precisare però che l’integrazione della fattura in modalità elettronica, anche a partire dal 1° gennaio 2021, non costituisce un obbligo ma è fortemente consigliata perché finalizzata ad agevolare l’Agenzia delle Entrate nella compilazione  delle bozze dei registri iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale che, in via sperimentale, saranno messe a  disposizione (a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2021) di tutti i soggetti passivi dell’iva residenti o stabiliti in Italia in ciascuna area riservata, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs n. 127/2015.

Anche dall’anno prossimo sarà quindi possibile continuare a integrare le fatture, siano esse elettroniche o cartacee, mediante i processi analogici.

 

Integrazione elettronica delle fatture ricevute relative ad operazioni soggette a reverse charge

Il contribuente che intende integrare la fattura soggetta a reverse charge in modalità elettronica dovrà compilare il documento in formato xml da inviare a SDI (esattamente come avviene per l’emissione delle fatture) utilizzando uno specifico “TipoDocumento” individuato dai codici che vanno dal TD16 al TD19.

 

Codice TD16

Il codice TD16 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative a operazioni soggette a reverse charge interno:

– nel campo “cedente/prestatore” devono essere inseriti i dati del cedente/prestatore;

– nel campo “cessionario/committente” devono essere inseriti i dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione;

– nel campo “data” deve essere riportata la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore.

L’articolo 17, c.5 del decreto iva, infatti, stabilisce che l’integrazione deve avvenire entro il mese di ricevimento della fattura ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.

– deve essere indicato l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e la relativa imposta (applicata dal cessionario/committente);

– la fattura deve essere numerata (adottando una numerazione progressiva);

– nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD16 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.

 

Codice TD17

Il codice TD17 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all’acquisto di servizi dall’estero (acquisti intracomunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di servizi dall’estero (acquisti extra-UE).

Il cedente/prestatore estero emette una fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito i Italia, senza applicazione dell’iva perché l’operazione è rilevante in Italia.

Il cessionario/committente crea il documento TD17 da inviare a SDI, indicando:

– nel campo “cedente/prestatore” i dati del cedente/prestatore;

– nel campo “cessionario/committente” i dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione;

– nel campo “data”, la data di ricezione della fattura in reserve charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore;

– l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e l’aliquota iva applicabile o della natura dell’operazione qualora non fosse imponibile (ad esempio esente o non imponibile);

– la numerazione progressiva;

– nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD17 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.

 

Codice TD18

Il codice TD18 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari di beni.

Il cedente/prestatore UE emette fattura, nei confronti del cessionario/committente residente o stabilito in Italia, indicando solo l’imponibile.

Il cessionario/committente che, ai sensi dell’articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta, crea il documento TD18 da inviare a SDI, indicando:

nel campo “cedente/prestatore” i dati del cedente estero;

– nel campo “cessionario/committente” i dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione;

– nel campo “data” la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero);

– l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente/prestatore e della relativa imposta calcolata dal cessionario/committente o della Natura nel caso non si tratti di un’operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti con uso del Plafond; o acquisti esenti, etc);

– la numerazione progressiva.

– nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD18 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.

 

Codice TD19

Il codice TD19 deve essere utilizzato per integrare le fatture relative all’acquisto di beni da soggetti esteri (comunitari) o per emettere autofattura relativa all’acquisto di beni da soggetti esteri (extra-comunitari).

Il cedente comunitario che cede beni già esistenti sul territorio italiano a soggetti ivi residenti o stabiliti, emette fattura indicando solo l’imponibile in quanto l’operazione è rilevante ai fini iva in Italia.

Il cessionario integra la fattura ricevuta dal cedente creando il documento TD19, nel quale indica:

i dati del cedente estero nel campo “cedente/prestatore”;

– i dati del cessionario che effettua l’integrazione nel campo “cessionario/committente”;

– la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);

– l’imponibile presente nella fattura inviata dal cedente e l’imposta calcolata dal cessionario o la Natura nel caso non si tratti di una operazione imponibile;

– la numerazione progressiva.

– nel campo “dati fatture collegate” l’ID, attribuito dal sistema di interscambio, della fattura di riferimento.

Il documento TD19 deve essere inviato a SDI.

La fattura integrata deve essere annotata nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.

 

 

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