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Saggi
23 Novembre 2023
4 Minuti di lettura

Reati fiscali commessi dai dipendenti, a rischio le casse della società

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Responsabili anche le società per i reati fiscali commessi dai dipendenti.

Una delle modifiche di maggiore rilievo operate da parte del legislatore negli ultimi anni è quella dell’inserimento nell’ambito dell’ordinamento, di una responsabilità delle società nel caso di reati fiscali commessi a suo vantaggio.

Si tratta della responsabilità prevista dal DLgs. 8 Giugno 2001 n. 231 che per la prima volta la prevede anche nell’ordinamento italiano.

Si tratta di una forma di responsabilità che determina conseguenze piuttosto gravi per l‘ente, ma vediamo quali ne sono i presupposti.

Anzitutto la commissione di un reato attraverso una condotta realizzata da parte di una persona fisica. I reati infatti non possono venire realizzati da parte di soggetti diversi dalle persona fisica quali animali od enti collettivi, ma alla loro realizzazione come vedremo può collegarsi una responsabilità dell’ente collettivo in presenza di determinate condizioni.

Nel caso infatti in cui un reato sia ricompreso all’interno di un elenco contenuto nel DLgs. n 8 Giugno 2001 n.231, si realizza il primo dei presupposti che costituiscono il fondamento della responsabilità.

Ad esso tuttavia debbono accompagnarsi due ulteriori presupposti.

La condotta illecita deve infatti essere realizzata da un soggetto legato da un particolare rapporto con l’ente e che ad essa sia stata realizzata nell’esclusivo interesse dell’ente.

Ma quali saranno le conseguenze della responsabilità amministrativa dell’ente? Siamo in presenza di una serie di misure sanzionatorie di diverso tipo. Vengono previste sanzioni di carattere economico alle quali si accompagnano misure di carattere interdittivo che riducono le facoltà dell’ente quali ad esempio la chiusura dell’attività d’impresa, ovvero il divieto di percepire contributi e sovvenzioni di carattere pubblico.

Le misure applicabili nei confronti dell’ente non si limitano a quelle di cui sopra ma si estendono altresì alla confisca dei proventi dell’attività illecita ed alla pubblicazione della sentenza di condanna.

Ma in concreto come si realizza tale forma di responsabilità ?

Facciamo un esempio pensiamo al signor Caio, che in qualità di responsabile dell’ufficio fiscale di una società presenti false dichiarazioni fiscali, egli come ovvio verrà sottoposto a processo penale per il reato previsto dall’art. 2 D.L. 10 Marzo 2000 n. 74 ( Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false od altri documenti per operazioni inesistenti )  e contestualmente verrà dato corso ad una azione nei confronti dell’ente nel cui interesse sono state realizzate le violazioni alla normativa tributaria.

Si tratta di due processi veri e propri, il primo di carattere penale promosso nei confronti della persona fisica, il secondo invece promosso nei confronti dell’ente collettivo.

Quello promosso nei confronti dell’ente assume comunque una configurazione molto simile a quello penale, dato che ad esso trovano applicazione le norme contenute nel Codice di procedura penale. Tale processo potrà concludersi con l’ accertamento della responsabilità dell’ente al quale conseguirà come ovvio l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

Facciamo un esempio riferendoci al caso di cui sopra.

Nel caso in cui a seguito delle violazioni fiscali commesse da Caio che configuravano reato, venga promosso un procedimento nei confronti della società nell’interesse della quale esse sono state commesse e che si concluda con l’ accertamento della responsabilità, dovranno essere applicate una sanzione economica ed un eventuale sanzione interdittiva ed in ogni caso la confisca delle somma ottenuta a seguito delle condotte di carattere illecito.

Le conseguenza per la società, come abbiamo visto, sono piuttosto gravose, ad ulteriore riprova del rigore del loro carattere, si pensi al fatto che ai sensi di legge esse possono trovare applicazione anche prima della sentenza che accerta la responsabilità della società.

Le sanzioni interdittive possono infatti essere applicate anche in assenza di un accertamento definitivo della responsabilità in via cautelare nel caso in cui venga ritenuta necessaria un’immediata applicazione data la presenza di un pericolo nell’eventuale ritardo.

Ma vediamo come la società può evitare di incorrere in tali gravi forme di responsabilità.

Il DLgs. 8 Giugno 2001 n. 231 prevede inoltre un sistema che garantisce alla società, la facoltà di sottrarsi alla responsabilità connessa alla realizzazione di reati commessi nel suo interesse.

L’ art. 6 del decreto prevede infatti che nel caso in cui sia presente in azienda un particolare modello organizzativo venga meno l’applicazione delle sanzioni previste per l’ente.

Il modello organizzativo deve essere idoneo a prevenire reati della specie di quello realizzato.

Dovrà tuttavia essere raggiunta la prova positiva della presenza, nel caso concreto, di un modello organizzativo dotato delle caratteristiche di cui sopra.

L’ onere della dimostrazione incombe sulla società alla quale viene contestata  la responsabilità. Tale prova potrà essere fornita attraverso prove testimoniali ovvero documentali che potranno essere assunte nel corso del procedimento volto alla contestazione della responsabilità. 

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