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27 Novembre 2020

Valido il codice lotteria anche per le spese sanitarie

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A poco più di un mese da quando farà il suo debutto la tanto attesa lotteria degli scontrini, originariamente prevista per il 1° Luglio 2020 e rinviata al 1° Gennaio 2021 dal decreto rilancio a causa dell’emergenza epidemiologica Covid 19, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione della guida “Lotteria degli Scontrini”.

La pubblicazione della nuova versione è aggiornata alle novità introdotte con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0351449 dell’11 novembre 2020, che amplia la categoria dei soggetti che possono trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria.

Il nuovo Provvedimento modificando il punto 2.1 del Provvedimento n. 739122 del 31 ottobre 2019 – che prevedeva l’impossibilità per i Registratori Telematici dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria di trasmettere i dati ai fini della partecipazione alla lotteria – dispone che “i dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “.

In pratica, ricevuto l’avvallo del Garante della Privacy, a decorrere dal 1° Gennaio 2021 anche i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (ad esempio farmacie, parafarmacie etc…) potranno trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente richiede all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

I soggetti maggiorenni e residenti in Italia che effettueranno esclusivamente acquisti (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) di prodotti non sanitari, ad esempio shampoo, creme, altri prodotti di bellezza, potranno fornire al farmacista il codice lotteria e così partecipare all’estrazione dei premi. Resteranno invece esclusi dalla partecipazione alla lotteria degli scontrini gli ulteriori acquisti per i quali i clienti richiederanno all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire delle detrazioni o deduzioni fiscali.

Questo perché, continua il Provvedimento, “…i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.”

Potendo, dunque, il Registratore Telematico memorizzare solo uno dei due codici, ricade automaticamente sul consumatore la scelta se usufruire dei vantaggi di natura fiscale o usufruire della possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini.

Per tutto il resto, al momento, le altre regole del “gioco” descritte nella guida restano invariate.

Ulteriori modifiche saranno con molta probabilità apportate dalla nuova legge di bilancio per il 2021, il cui disegno – già approvato dal Consiglio dei Ministri ed ora passato al vaglio del Parlamento – intende circoscrivere la partecipazione alla lotteria alle sole operazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

Si ricorda infine che dal 1° dicembre 2020 sul sito dedicato alla lotteria degli scontrini (lotteriadegliscontrini.gov.it/portale) sarà possibile ottenere il codice lotteria digitando semplicemente il proprio codice fiscale nella sezione “partecipa ora”.

 

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