string(14) "sidebar attiva"
Saggi
Scritto da:
29 Marzo 2024
4 Minuti di lettura

La Definizione Agevolata

Scarica il pdf

La definizione agevolata, o Rottamazione – quater,  è una misura presa dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdE) che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti dei carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.


Definizione Agevolata: quali debiti rientrano.

La Definizione Agevolata riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi:

  • i debiti contenuti nelle cartelle non ancora notificate;
  • i debiti che sono rientrati in provvedimenti di rateizzazione o sospensione;
  • i debiti che già sono rientrati in una precedente Rottamazione e/o Saldo o Stralcio, anche se decaduta per un qualsiasi motivo di mancato pagamento.

I debiti che rientrano nella  Definizione Agevolata dalle casse/enti di diritto privato (CNPA Forense, ENPAB, CNPR, ENPAV, INPGI Giovane Amendola) sono quelli per cui, le casse stesse, hanno provveduto entro il 31 gennaio 2023 a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, entro la stessa data, all’Agenzia della Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.


Quali spese non rientrano.

Non rientrano della Definizione Agevolata:

  • interessi iscritti a ruolo;
  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • aggio;
  • i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna da parte della Corte dei Conti;
  • le somme affidate dagli enti locali o territoriali per riscossione a mezzo di avvisi di pagamento;
  • i debiti dalle casse/enti di diritto privato (CNPA Forense, ENPAB, CNPR, ENPAV, INPGI Giovane Amendola) per cui non hanno provveduto entro il 31 gennaio 2023 a:
    • adottare uno specifico provvedimento;
    • trasmetterlo, entro la stessa data, all’Agenzia della Riscossione;
    • pubblicarlo sul proprio sito internet.


Come presentare la domanda.

La domanda per la  Definizione Agevolata va presentata esclusivamente in via telematica tramite il software di compilazione:

  • direttamente dai contribuenti abilitati con le credenziali Entratel o Fisconline;
  • tramite i soggetti incaricati, i quali devono rilasciare al contribuente una copia della domanda e dell’istanza di ricevimento da parte dell’AdE.


Accoglimento.

La domanda di accoglimento della Definizione Agevolata contiene:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute che rientrano nella Definizione Agevolata;
  • la scadenza dei pagamenti con il piano stabilito nella domanda;
  • i moduli di pagamento precompilato;
  • gli estremi del pagamento in caso di domiciliazione bancaria.

Dopo che è avvenuto l’accoglimento:

  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non avvierà altre procedure cautelari o esecutive;
  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non proseguirà con le procedure già avviate, tranne nel caso in cui non abbiano già avuto un esito positivo;
  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione manterrà in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già esistenti;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • siano sospesi fino alla scadenza della prima o unica domanda gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.


Diniego.

L’eventuale domanda di diniego della Definizione Agevolata dee contenere i motivi per cui è stata rifiutata la domanda.


Scadenze.

  • 31 ottobre 2023 unica rata;

Oppure un massimo di 18 rate in 5 anni così suddivise:

  • 31 ottobre 2023: prima rata;
  • 30 novembre 2023: seconda rata.

La prima e la seconda rata sono pari al 10% dell’ammontare complessivo.

Le restanti date sono tutte di pari importo e si applicherà un interesse del 2%, queste andranno suddivise per i restanti anni nelle seguenti date:

  • 28 febbraio: terza rata;
  • 15 marzo: termine per pagare tempestivamente le prime tre rate, con 5 giorni di tolleranza, quindi, fino il 20 marzo;
  • 31 maggio 2024 con una tolleranza di cinque giorni, quindi fino al 5 giugno;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.


Come pagare.

Le rate possono essere pagate tramite:

  • paga on-line;
  • i canali telematici delle banche, poste, e tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA.


Sanzioni.

In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle rate si perderanno di benefici della Definizione Agevolata.


Normativa.

  • Legge 197/2022;
  • Legge 56/2023;
  • Procedimento 5 luglio 2023;
  • Procedimento 1° febbraio 2023;
  • Circolare n. 6 del 20 marzo 2023;
  • Risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023;
  • Circolare n. 2 del 27 gennaio 2023.


Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla Redazione

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto