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Saggi
17 Settembre 2021
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La costituzione della start-up innovativa

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La costituzione della start-up innovativa: necessario l’intervento del notaio?

Il decreto legge n. 179/2012 ha previsto una particolare forma di società di capitali, denominata start-up innovativa, la quale è obbligata ad iscriversi presso il Registro delle Imprese, in una apposita sezione speciale.

Quali sono i requisiti per costituire una start-up innovativa?

Per costituire una start-up innovativa devono sussistere le seguenti condizioni e requisiti:

  • Deve trattarsi di società di capitali, anche cooperativa, non quotata (sono escluse, quindi, le società di persone);
  • Deve essere una società “giovane “ ovvero costituita da non più di 5 anni ed avente sede in Italia oppure in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • Il fatturato annuo deve essere inferiore a 5 milioni di euro;
  • Deve avere  come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
  • Non deve distribuire, o non deve aver distribuito utili, per 4 anni;
  • La società non deve essere il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

I requisiti soggettivi della start-up innovativa

In aggiunta ai requisiti sopra indicati è necessario che la start-up innovativa rispetti almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1. La società sostiene spese in ricerca e sviluppo in misura pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;

2. La società impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori oppure laureati in possesso di laurea che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);

3.  La società  è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto oppure è  titolare di un software registrato che sia direttamente afferente all’attività d’impresa.

I benefici fiscali delle start-up innovative

La costituzione di una start-up innovativa gode di alcuni benefici ed agevolazioni fiscali. In particolare:

-l’atto costitutivo è esente dal versamento dei diritti alla Camera di Commercio e dall’imposta di bollo;

– i soci godono di detrazioni fiscali in misura variabile in base al tipo di socio (persona fisica o persona giuridica);

– la società può ottenere un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo;

– la società può ottenere finanziamenti agevolati;

– le start-up godono di incentivi per la conclusione di contratti di lavoro subordinati.

 

L’intervento del notaio nella costituzione delle start-up innovative

La necessità o meno dell’intervento del notaio nella costituzione della start-up è stata oggetto di una serie di modifiche ed interventi legislativi e giurisprudenziali che sono sfociate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2643/2021 la quale ha stabilito l’illegittimità  del DM del 17 febbraio 2016 che prevede la costituzione della start-up in forma esclusivamente informatica e non anche per atto pubblico.

Ripercorriamone insieme brevemente  le tappe:

  • Originariamente il decreto-legge 179/2012 prevedeva esclusivamente l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese sulla base di un’ autocertificazione del legale rappresentante con cui questi attestava la sussistenza dei requisiti di legge.
  • Successivamente il d.l. 24 gennaio 2015 n. 3 ha stabilito che l’atto costitutivo della start-up doveva essere redatto per atto pubblico o per atto sottoscritto in modalità telematica secondo un modello da predisporre con apposito decreto ministeriale.
  • Il 17 febbraio 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto con il quale non solo ha approvato le specifiche tecniche del suddetto modello ma ha anche stabilito che l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica”. 
  • Il decreto del Mise è stato impugnato dal Consiglio Nazionale del Notariato; il ricorso è stato rigettato in primo grado dal Tar Lazio con la sentenza del 2 ottobre 2017 n 10004;
  • Contro la sentenza di primo grado è stato proposto appello al Consiglio di Stato che ha accolto l’appello presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Secondo il CdS il decreto del Mise doveva “limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal Legislatore” mentre si è spinto illegittimamente  ad innovare l’ordinamento, “finendo per porsi in contrasto con la fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti”. Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, escludendo l’intervento del notaio, il Mise ha affidato alle Camere di Commercio il controllo sostanziale circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la costituzione delle società e non solo quello formale, come previsto dalla legge.

Pertanto, allo stato attuale  per costituire una start-up innovativa è necessario il controllo di legalità, e quindi l’intervento, del notaio.

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