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Saggi
21 Giugno 2019

Isa – Indici Sintetici di Affidabilità

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Al via con riferimento alle dichiarazioni 2019 anno 2018

 

Siamo in piena campagna fiscale e non possiamo non occuparci degli Isa (Indici Sintetici di Affidabilità).

Dopo tanta attesa ora l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul sito istituzionale il Software “Isa 2019” – versione 1.0.1 del 11.06.2019. Tale software consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa approvati.

 

Ricorre quindi l’obbligo di capire di che cosa stiamo parlando, trattandosi di un nuovo adempimento introdotto con riferimento all’anno di imposta 2018 e quindi avviandoci di fatto del primo invio.

 

Gli Isa hanno di fatto sostituito gli Studi di Settore portando comunque con sé alcuni dei concetti capisaldi seppure con una importante novità che potrebbe essere particolarmente interessante per i contribuenti; è stato infatti introdotto un regime di premialità per i soggetti che saranno valutati positivamente dall’Agenzia delle Entrate.

 

Sono stati approvati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23.03.2018 avente per l’appunto oggetto “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12.04.2018 – Supplemento Ordinario n. 18.

 

Il primo anno di applicazione, come abbiamo già avuto modo di dire, è l’anno di imposta 2018 quindi con riferimento ai modelli dichiarativi che saranno presentati nel 2019.

 

In particolare, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23721/2019 del 30.01.2019 oltre ad individuare  i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i primi due periodi di imposta (2018 e 2019) ha anche approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici con riferimento al periodo di imposta 2018.

 

Successivi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, del 15.02.2019, 10.05.2019 e 04.06.2019 hanno apportato alcune modifiche tecniche ed operative.

 

Con l’introduzione infatti degli indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea dei redditi imponibili sommersi, puntando comunque ad un più trasparente rapporto di comunicazione tra Agenzia delle Entrate e contribuente, nell’ottica di quella che ormai viene in gergo definita “attività di compliance”, ovvero di collaborazione.

 

I soggetti interessati, così come era per gli Studi di Settore, sono gli esercenti attività di impresa, arte o professione.

 

Seppure gli Isa possano avere molti elementi in comune con i suoi predecessori Studi di Settore, partono da un presupposto completamente diverso: lo scopo infatti è più persuasivo che punitivo.

 

Gli Isa si pongono l’obiettivo di:

 

  1. favorire l’emersione spontanea del reddito sommerso (“nero”);
  2. stimolare il puntuale assolvimento degli obblighi tributari;
  3. incentivare la collaborazione tra contribuente e Agenzia delle Entrate.

 

Cosa sono e come funzionano quindi gli Isa? Sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi di imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti.

 

L’analisi dei risultati del grado di affidabilità, che prevede l’attribuzione di punteggi (voti) che vanno da 1 a 10, porterà al riconoscimento per i contribuenti risultati affidabili a dei benefici premiali. Tali benefici saranno via via maggiore, a partire dai contribuenti che realizzano il voto 8, mano a mano che il voto aumenta fino al massimo di 10.

 

Vediamo nella tabella qui di seguito i benefici con riferimento ai voti:

 

voto beneficio
Da 6 in giù Individuazione dei soggetti che possono essere sottoposti a verifica
7 Nessun effetto
8 Esonero dall’applicazione del visto di conformità per la compensazione dei seguenti crediti:

  • fino a € 50.000 all’anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
  • iva infrannuale fino a € 50.000 all’anno, maturato nei primi tre trimestri del perido di imposta 2020;
  • fino a € 20.000 all’anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per il periodo di imposta 2018;
  • Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a € 50.000
Da 8,5 in su Esclusione dagli accertamenti presuntivi
Da 9 in su Esclusione da:

  • applicazione della disciplina delle società non operative;
  • determinazione sintetica del reddito complessivo, se quello accertabile non supera di due terzi quello dichiarato

 

 

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul Cassetto Fiscale di ciascun contribuente il modello Isa precompilato così da consentire l’acquisizione più semplice dei dati rilevanti per la corretta predisposizione del modello da allegare alla dichiarazione dei redditi.

 

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del modello Isa i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

  • primo anno di attività;
  • anno di cessazione dell’attività o comunque di non normale svolgimento dell’attività stessa;
  • ricavi o compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
  • applicazione del regime forfettario o dei minimi, o di altri regimi di determinazione forfettaria del reddito;
  • esercizio di due o più attività non rientranti nello stesso indice, se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti negli indici Isa dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • enti del 3^ settore che hanno optato per la determinazione forfettaria del reddito;
  • organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario;
  • imprese sociali;
  • società cooperative, consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate, nonché società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

 

Come spesso avviene all’istituzione di un nuovo adempimento seguito soprattutto da ritardi nella messa a disposizione degli strumenti operativi (istruzioni, modelli e software) ha creato agitazione gli operatori del settore che a gran voce anche nei giorni scorsi ha chiesto la disapplicazione per l’anno di imposta 2018 degli Isa ed il ritorno, temporaneo, ai vecchi Studi di Settore, i quali rappresentano ormai procedure consolidate e ben note.

 

Per ora quello che si è ottenuto è la proroga dei termini di versamento per i contribuenti assoggettati a Isa che quindi viene riscritto dal 30.06.2019 al 22.07.2019 o 21.08.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

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