Ires premiale: cos’è?
L’Ires premiale è un’agevolazione fiscale che comporta una riduzione della percentuale IRES dal 24% al 20% per le imprese che assumono e investono. La percentuale IRES va calcolata sulla base imponibile, presentando il modello redditi SC.
La base imponibile IRES è:
- per le società e gli enti commerciali l’utile o la perdita indicato nel bilancio al netto delle variazioni in aumento o in diminuzione;
- per gli enti non commerciali la somma delle categorie di reddito dell’ente stesso (redditi fondiari, reddito di capitale, reddito d’impresa, redditi diversi);
- per le società e gli enti commerciali non residenti la somma delle varie categorie di reddito prodotte in Italia.
L’IRES premiale è cumulabile con altre agevolazioni
Chi ne può usufruire?
Possono usufruire dell’IRES premiale:
- le società per azioni e le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- le società europee e le società cooperative europee;
- gli enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Requisiti.
I requisiti che le imprese devono avere per usufruire della percentuale agevolata IRES, sono:
- un accantonamento a riserva di almeno dell’80% degli utili relativi all’esercizio 2024;
- gli investimenti devono essere superiori;
- al 30% dell’utile accantonato nell’anno in corso;
- al 24% degli utili conseguiti nel 2023;
- a 20.000,00 euro;
- deve essere effettuato un investimento di almeno il 30% degli utili accantonati in beni strumentali di Transizione 4.0 e 5.0;
- l’occupazione dell’impresa deve essere aumentata di almeno l’1% rispetto al periodo d’imposta 2024;
- non si deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione nel 2024 e nel 2025.
Soggetti esclusi.
I soggetti esclusi dall’usufruire dell’agevolazione, sono:
- coloro che nel 2025 sono in liquidazione ordinaria o sono soggetti ad altre procedure concorsuali;
- coloro che nel 2025 siano forfettari;
- coloro che nel 2024 hanno applicato la contabilità semplificata.
Decadenze.
L’agevolazione dell’IRES premiale decade:
- se gli utili accantonati vengono distribuiti prima del 2026;
- se gli investimenti non vengono realizzati entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato.
Modalità di pagamento.
L’IRES premiale se viene pagata con il modello F24, nella sezione “erario”, “importi a debito versati” con “anno di riferimento” relativo, i codici tributo sono:
- 2048, acconto IRES seconda rata o unica soluzione;
- 2049, IRES a saldo;
L’IRES premiale se viene pagata con il modello F24 enti pubblici (F24 EP), nella sezione “erario”, “importi a debito versati” con “anno di riferimento” relativo, i codici tributo sono:
- 204E, acconto IRES seconda rata o in un’unica soluzione, riferimento A;
- 205E, saldo IRES, riferimento B.
Scadenze.
L’IRES va pagata:
- entro il 30 giugno 2026 per il saldo;
- entro il 30 giugno 2026, la prima rata se si è fatto il rateizzo;
- entro il 30 novembre 2026, la seconda rata se si è fatto il rateizzo;
- entro il 30 novembre 2026, in un’unica soluzione.
Sanzioni.
Le sanzioni inerenti l’IRES, sono:
- 120% delle imposte dovute con un minimo di 250,00 euro per omessa presentazione della dichiarazione;
- 75% delle imposte dovute per la presentazione tardiva della dichiarazione entro 90 giorni;
- con il ravvedimento operoso.
Normativa.
- Decreto Ministeriale 8 agosto 2025;
- Risoluzione n. 57/2025;
- D.Lgs. n. 87/2024;
- Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- TUIR (art. 73).
Fonte.
- Agenzia delle Entrate.