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Saggi
Scritto da:
20 Giugno 2025
4 Minuti di lettura

Il canone TV

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Il canone di abbonamento alla televisione è un’imposta dovuta da chiunque abbia un apparecchio televisivo nell’abitazione ove detiene la residenza. Si paga per singolo una quota per nucleo familiare.


Requisiti.

I requisiti del pagamento del canone TV, sono:

  • possesso di un apparecchio televisivo;
  • una fornitura di energia elettrica attiva nell’abitazione dove si ha la residenza.


Casi di esonero.

I casi di esonero dal pagamento del canone TV, sono:

  • se nell’abitazione dove vi è l’utenza elettrica attivata non è presente un apparecchio TV;
  • se il cittadino ha superato i 75 anni di età ed ha un reddito annuo familiare inferiore agli 8.000,00 euro;
  • se il cittadino risiede in una casa di cura;
  • in caso di decesso dell’intestatario del contratto;
  • per gli agenti diplomatici;
  • per i funzionari o gli impiegati consolari;
  • per i funzionari delle organizzazioni internazionali;
  • per i militari di cittadinanza non italiana;
  • in caso di seconda casa;
  • per i civili con cittadinanza non italiana o non residenti in Italia, che appartengono alle forze NATO stanziate sul territorio italiano.

In questi casi, ogni anno, va presentata una dichiarazione sostitutiva specificando il motivo dell’esonero.


Come e quanto si paga.

L’importo del canone TV è 90 euro annui, il pagamento può avvenire:

  • con addebito in bolletta della fornitura dell’energia elettrica, in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno;
  • tramite F24, scegliendo di pagare:
    • entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, in un’unica rata;
    • entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, in due rate semestrali;
    • entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento, in 4 rate trimestrali.

Con i codici tributo:

  1. TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento;
    1. TVNA, per l’attivazione dell’abbonamento.
  • tramite addebito in pensione, previa richiesta, per i pensionati con un reddito annuo inferiore ai 18.000,00 euro;
  • tramite bonifico per i non residenti in Italia, detentori di un apparecchio in un’abitazione a loro disposizione in Italia, attraverso i seguenti IBAN:
    • IT95O0760101000000000003103, per il rinnovo dell’abbonamento;
    • IT16Z0760101000000000009100, per il primo pagamento.

Indicando:

  1. il CF del contribuente;
    1. il codice tributo (TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento – TVNA, per l’attivazione dell’abbonamento);
    1. l’anno di riferimento.


Sanzioni.

Il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento del canone TV porta:

  • a sanzioni proporzionali al ritardo;
  • ad interessi moratori calcolati su base giornaliera;
  • l’avvio di operazioni di recupero crediti da parte dell’AdE.


La dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel percorso: Schede informazioni e servizi – Agevolazioni – Canone TV – Modelli e Istruzioni.

Va compilato il quadro A della dichiarazione ed inviata entro:

  • il 31 gennaio, ottenendo l’esonero dell’intero anno di riferimento;
  • nel caso di mancato invio della dichiarazione nel primo mese dell’anno, dal 1° febbraio al 30 giugno si è ancora in tempo per inviarlo, ottenendo l’esonero del secondo semestre dell’anno di riferimento.

La dichiarazione sostitutiva può essere inviata:

  • tramite l’applicazione web del sito dell’AdE;
  • tramite gli intermediari abilitati;
  • firmata digitalmente ed inviata tramite PEC all’indirizzo  cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • tramite raccomandata, con allegato un documento di riconoscimento, presso: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.


Rimborso.

Nel caso in cui sia stato pagato tramite la fattura dell’utenza elettrica un canone non dovuto, il titolare del contratto o gli eredi possono chiedere il rimborso tramite il modulo presente sull’Agenzia delle Entrate:

  • attraverso l’applicazione web dell’AdE dal titolare, gli eredi o un intermediario abilitato;
  • per raccomandata, con allegato un documento di riconoscimento, a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Indicando il motivo della richiesta di rimborso.

Il rimborso può avvenire:

  • in bolletta;
  • direttamente dall’Agenzia delle Entrate.


Normativa.

  • Legge di Bilancio 2017;
  • Legge di Bilancio 2018;
  • Legge di Bilancio 2019;
  • Legge di Bilancio 2020;
  • Legge di Stabilità 2016;
  • Legge n. 201/2011;
  • DPR n. 455/2000;


Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

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