Il canone di abbonamento alla televisione è un’imposta dovuta da chiunque abbia un apparecchio televisivo nell’abitazione ove detiene la residenza. Si paga per singolo una quota per nucleo familiare.
Requisiti.
I requisiti del pagamento del canone TV, sono:
- possesso di un apparecchio televisivo;
- una fornitura di energia elettrica attiva nell’abitazione dove si ha la residenza.
Casi di esonero.
I casi di esonero dal pagamento del canone TV, sono:
- se nell’abitazione dove vi è l’utenza elettrica attivata non è presente un apparecchio TV;
- se il cittadino ha superato i 75 anni di età ed ha un reddito annuo familiare inferiore agli 8.000,00 euro;
- se il cittadino risiede in una casa di cura;
- in caso di decesso dell’intestatario del contratto;
- per gli agenti diplomatici;
- per i funzionari o gli impiegati consolari;
- per i funzionari delle organizzazioni internazionali;
- per i militari di cittadinanza non italiana;
- in caso di seconda casa;
- per i civili con cittadinanza non italiana o non residenti in Italia, che appartengono alle forze NATO stanziate sul territorio italiano.
In questi casi, ogni anno, va presentata una dichiarazione sostitutiva specificando il motivo dell’esonero.
Come e quanto si paga.
L’importo del canone TV è 90 euro annui, il pagamento può avvenire:
- con addebito in bolletta della fornitura dell’energia elettrica, in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre di ogni anno;
- tramite F24, scegliendo di pagare:
- entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, in un’unica rata;
- entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, in due rate semestrali;
- entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento, in 4 rate trimestrali.
Con i codici tributo:
- TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento;
- TVNA, per l’attivazione dell’abbonamento.
- tramite addebito in pensione, previa richiesta, per i pensionati con un reddito annuo inferiore ai 18.000,00 euro;
- tramite bonifico per i non residenti in Italia, detentori di un apparecchio in un’abitazione a loro disposizione in Italia, attraverso i seguenti IBAN:
- IT95O0760101000000000003103, per il rinnovo dell’abbonamento;
- IT16Z0760101000000000009100, per il primo pagamento.
Indicando:
- il CF del contribuente;
- il codice tributo (TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento – TVNA, per l’attivazione dell’abbonamento);
- l’anno di riferimento.
Sanzioni.
Il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento del canone TV porta:
- a sanzioni proporzionali al ritardo;
- ad interessi moratori calcolati su base giornaliera;
- l’avvio di operazioni di recupero crediti da parte dell’AdE.
La dichiarazione sostitutiva.
La dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nel percorso: Schede informazioni e servizi – Agevolazioni – Canone TV – Modelli e Istruzioni.
Va compilato il quadro A della dichiarazione ed inviata entro:
- il 31 gennaio, ottenendo l’esonero dell’intero anno di riferimento;
- nel caso di mancato invio della dichiarazione nel primo mese dell’anno, dal 1° febbraio al 30 giugno si è ancora in tempo per inviarlo, ottenendo l’esonero del secondo semestre dell’anno di riferimento.
La dichiarazione sostitutiva può essere inviata:
- tramite l’applicazione web del sito dell’AdE;
- tramite gli intermediari abilitati;
- firmata digitalmente ed inviata tramite PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- tramite raccomandata, con allegato un documento di riconoscimento, presso: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Rimborso.
Nel caso in cui sia stato pagato tramite la fattura dell’utenza elettrica un canone non dovuto, il titolare del contratto o gli eredi possono chiedere il rimborso tramite il modulo presente sull’Agenzia delle Entrate:
- attraverso l’applicazione web dell’AdE dal titolare, gli eredi o un intermediario abilitato;
- per raccomandata, con allegato un documento di riconoscimento, a: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Indicando il motivo della richiesta di rimborso.
Il rimborso può avvenire:
- in bolletta;
- direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Normativa.
- Legge di Bilancio 2017;
- Legge di Bilancio 2018;
- Legge di Bilancio 2019;
- Legge di Bilancio 2020;
- Legge di Stabilità 2016;
- Legge n. 201/2011;
- DPR n. 455/2000;
Fonte.
- Agenzia delle Entrate.