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20 Gennaio 2023
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Gli aiuti di stato in Europa

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Gli aiuti di stato sono quelle misure economiche che uno stato può mettere in atto per sostenere specifiche attività o settori in difficoltà economica.

Salvo alcuni casi particolari, gli aiuti sono vietati dalla normativa europea perché possono determinare distorsioni della concorrenza tra imprese negli stati membri.

Per contrastare gli effetti negativi economici dovuti all’epidemia da COVID-19, la comunità europea è intervenuta nel 19 marzo 2020 con la comunicazione chiamata “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01″, che di fatto è un quadro temporaneo e di emergenza istituito a livello europeo.
Grazie a questo provvedimento gli Stati membri, come l’Italia, sono stati autorizzati ad erogare aiuti di stato alle attività economiche, secondo le regole definite a livello europeo ed in deroga alla disciplina europea ordinaria sugli aiuti di Stato.


Misure a contrasto della crisi in Italia

In Italia quindi a seguito dell’emergenza anche grazie al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale pandemia di COVID-19”, sono stati introdotti nel tempo molteplici aiuti di stato per sostenere le imprese e i cittadini e proteggere i posti di lavoro.

Tra le misure adottate ricordiamo tra le più importanti:

  • il Decreto “Cura Italia”, che ha previsto diverse misure a sostegno delle imprese, come ad esempio il rinvio dei versamenti fiscali e contributivi, la cassa integrazione straordinaria per le aziende in difficoltà, la proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato attraverso il Fondo Centrale di Garanzia;
  • il Decreto “Liquidità”, che ha previsto una serie di misure per favorire l’accesso al credito delle imprese, come ad esempio la garanzia pubblica sui prestiti bancari, un fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
  • il Decreto “Rilancio”, che ha previsto una serie di misure a sostegno dell’economia, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti, la proroga della cassa integrazione straordinaria per le aziende in difficoltà e il bonus vacanze per sostenere il turismo;
  • il Decreto “Agosto”, che ha prorogato alcune delle misure previste dai precedenti decreti, come ad esempio la cassa integrazione straordinaria e il bonus vacanze, e ha introdotto nuove misure a sostegno delle imprese, come il contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese in difficoltà.

Queste sono solo alcune delle misure adottate dal Governo italiano per sostenere le imprese durante l’emergenza della pandemia.


Il Temporary Framework

Durante la fase emergenziale il Temporary Framework è stato più volte esteso integrato e prorogato. L’Agenzia delle Entrate per garantire che l’aiuto ricevuto dalle imprese sia è conforme alle norme dell’UE, ha predisposto per le imprese l’invio di un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a carico di tutte le attività che hanno ricevuto almeno uno gli Aiuti di Stato presenti nell’art. 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021.
Il modello iniziale approvato con provvedimento 27 aprile 2022 dell’agenzia delle entrate, è stato successivamente semplificato dall’agenzia delle entrate per venire incontro alle numerose richieste di semplificazione presentate da parte delle associazioni di categoria.
Ricordiamo che l’autocertificazione è obbligatoria per legge e necessaria per dichiarare il rispetto o meno di tutti i requisiti che hanno permesso l’accesso alle diverse misure di sostegno, anche per imprese che nel frattempo sono cessate o hanno ricevuto anche un singolo aiuto.

Grazie al modello di autocertificazione “dichiarazione sostitutiva Temporary framework”, le attività possono attestare l’importo totale dei contributi ricevuti in modo da dichiarare il superamento o meno dei massimali previsti dal Temporary Framework del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
Quindi con riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12, il contribuente può auto dichiarare:

  • Il ricevimento di uno o più aiuti a partire da marzo 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022
  • l’ammontare totale degli aiuti e l’eventuale superamento dei massimali previsti
  • L’intenzione con apposite regole di restituire le eccedenze in caso di superamento dei limiti oppure di detrarle da aiuti successivi.

Il termine per presentare l’autodichiarazione, inizialmente previsto al 30 giugno 2022, è stato prorogato prima al 30 novembre 2022 e successivamente al 31 gennaio 2023.


Nella comunicazione sarà necessario riportare:

  • I dati del dichiarante
  • I dati del rappresentante firmatario della dichiarazione
  • La dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
  • superamento limiti del Temporary Framework: da compilare solo se i massimali sono stati superati scegliendo la modalità di restituzione.
  • La firma e sottoscrizione del documento.


L’aspetto principale dell’autodichiarazione è la corretta determinazione dei massimali, in base all’articolo due del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’undici dicembre 2021 che determina le modalità di applicazione dei limiti delle Sez. 3.1 e 3.12 negli importi e nei periodi di riferimento in cui il massimale era vigente

Con riferimento agli aiuti di cui alla sezione 3.1, si applicano i seguenti massimali:

Periodo di concessione dell’aiutoImprese “generiche”Imprese pesca e acquacolturaImprese produzione primaria di prodotti agricoli
19.3.2020 – 27.1.2021800.000120.000100.000
28.1.2021 – 31.12.20211.800.000270.000225.000
1.1.2022 – 30.6.20222.300.000345.000290.000

Per gli aiuti fruiti alla Sezione 3.12 si applicano i seguenti massimali:

Periodo di concessione dell’aiutoMassimali
13.10.2020 – 27.1.20213.000.000
28.1.2021 – 31.12.202110.000.000
1.1.2022 – 30.6.202212.000.000

Per il rispetto dei massimali va tenuto conto che Il comma 3 all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021 che precisa, il rispetto dei massimali indicati ai commi 1 e 2, è rilevante la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione specificando:

  • la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
  • la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
  • la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi.

I massimali indicati nelle sez. 3.1 e 3.12 sono cumulabili; pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

L’autodichiarazione va presentata dai soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’ 11 dicembre 2021 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario.

Il servizio web per la presentazione è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate accedendo tramite FISCONLINE o ENTRATEL. In alternativa, i soggetti che agiscono come intermediari possono utilizzare dei software professionali avanzati per gestire l’autodichiarazione: ad esempio uno strumento come Gb software permette la creazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva Temporary framework direttamente dal software. La produzione e l’invio del telematico può essere fatto quindi velocemente e con pochi semplici click.

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