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13 Novembre 2020

Esenzione e aliquota iva 5% estesa al noleggio di beni anticovid

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Giungono chiarimenti in ordine alle agevolazioni iva introdotte dall’articolo 124 del D.L n. 34 del 2020 (c.d Decreto Rilancio) che, allo scopo di contrastare la diffusione del Covid-19, ha disposto la riduzione dell’aliquota iva al 5% per le cessioni di beni indicati al comma 1 del medesimo articolo (ventilatori polmonari, mascherine chirurgiche, termometri, etc…), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, e al comma 2, in via transitoria, l’applicazione del regime di esenzione con diritto alla detrazione per l’acquirente (ovvero l’applicazione dell’aliquota iva pari a zero) alle cessioni effettuate nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020.

Questa volta il dubbio sollevato dalla società istante e oggetto di interpello n. 528 del 4 novembre, non ha ad oggetto le cessioni di beni bensì le prestazioni di servizi.

La società istante che si occupa della vendita e noleggio di apparecchiature biomedicali (ventilatori polmonari, ecotomografi portatili, elettrocardiografi etc …), nonché, tra l’altro, della fornitura di servizi di gestione, manutenzione e sicurezza degli stessi, ritiene che il regime di esenzione dall’iva, da un lato, trovi piena applicazione con riferimento alla cessione dei beni, dall’altro, non trovi applicazione con riferimento alle fatture relative ai canoni di noleggio.
A parere dell’istante, infatti, il comma 2 dell’articolo 124 del D.L. n. 34/2020, richiama espressamente la sole “cessioni di beni”, trattandosi inoltre di una norma agevolativa e per giunta transitoria – tanto da non apportare modifiche al decreto iva – non è suscettibile di essere interpretata estensivamente. Le fatture relative ai canoni di noleggio, dunque, sconterebbero l’aliquota iva ordinaria. Al contrario, quelle emesse a decorrere dal 1° gennaio 2021 sconterebbero l’aliquota iva ridotta del 5% perché per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell’art 124 del decreto rilancio alla tabella A, Parte II bis allegata al D.P.R 633/72 – mediante l’inserimento al punto 1ter.1 dei dispositivi anticovid – risulterebbe corretto il rimando all’articolo 16 del DPR 633/72 che dispone di applicare la stessa aliquota iva alle cessioni di beni e ai contratti di locazione finanziaria noleggio e simili

Diverso il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate che, richiamando quanto già espresso con Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, chiarisce che il regime di esenzione transitorio è applicabile anche alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, c.3 del DPR 633/72, e dunque anche al noleggio dei dispositivi anticovid.
Il carattere generico della norma agevolativa del decreto rilancio – che risponde alla logica di agevolare l’acquisto dei dispositivi utili al contrasto del Coronavirus – ne giustifica l’ampio ambito di applicazione, sia oggettivo che soggettivo, con conseguente sovrapposizione della stessa ad altre disposizioni.

L’Agenzia, nelle sue conclusioni, afferma che: la fornitura dei dispostivi anticovid (di cui al comma 1 dell’articolo 14 del decreto rilancio) forniti mediante contratti di noleggio è esente se effettuata nel periodo compreso tra il 19 maggio e il 31 dicembre 2020, è soggetta all’aliquota iva del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione valgono i principi di ordine generale di cui al comma 2 e 3 dell’articolo 6 del DPR 633/72: il pagamento del corrispettivo o l’emissione della fattura se emessa anteriormente al pagamento del corrispettivo.

 

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