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Saggi
19 Luglio 2014

Durc on line, un altro passo verso la semplificazione

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Anche l’ultima riforma in materia di Lavoro, denominata “Jobs Act”, ha dato il suo contributo in materia di semplificazione delle norme riguardanti i rapporti di lavoro e i suoi mille adempimenti.

In particolar modo l’art. 4 della Legge 78 del 16.05.2014 pubblicata in G.U. n. 114 del 19.05.2014 ed entrata in vigore il 20.05.2014, in conversione con modifica del decreto legge 20 marzo 2014 n. 34 recante disposizioni urgenti per favorire il rilanci dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è esclusivamente dedicato alla riforma del D.u.r.c. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Ricordiamo brevemente l’importanza di questo documento.

Il Durc è l’attestazione di assolvimento da parte delle imprese degli obblighi legislativi, fiscali, previdenziali e assistenziali nei confronti appunto di Inps, Inail e Casse Edili.

Obiettivi perseguiti con l’istituzione della certificazione di regolarità:

– disincentivare il ricorso al lavoro sommerso;

– regolamentare il mercato del lavoro;

– costituire una banca dati aggiornata.

Il Durc viene richiesto:

  • per tutti gli appalti e subappalti pubblici al fine di verificare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare, l’aggiudicazione ai bandi e agli appalti, la stipula dei contratti, l’erogazione degli stati avanzamento lavori e le liquidazioni finali;
  • per i lavori privati soggetti al rilascio delle concessioni edilizie o Dia;
  • per le attestazioni pubbliche;
  • per la fruizione di benefici economici (in questo caso si dovrà verificare anche il rispetto delle norme relative alla sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti). Quando parliamo di benefici economici parliamo sostanzialmente di sgravi contributivi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Inizialmente l’azienda per dimostrare la propria regolarità in materia contributiva doveva effettuare singole richieste agli Enti interessati (Inps, Inail e Cassa Edile – se prevista), ciascun Ente certificava quindi la singola posizione.

Successivamente un primo tentativo di semplificazione ha consentito di arrivare ad un’unica richiesta a uno qualsiasi dei tre Enti, al quale era affidato il compito di verifica presso gli altri due e rilasciando, se l’esito complessivamente era positivo, un’unica attestazione di regolarità contributiva.

Il Durc in questi anni ha sempre rappresentato un po’ una spina sul fianco di molte imprese, sia per le procedure di richiesta, spesso non propriamente semplici da seguire, sia per il suo rilascio (non era infatti consentito l’invio telematico del documento) e sia per l’eventuale necessità di ravvedere nel caso in cui non tutto sia in regola affinché la certificazione possa comunque essere rilasciata.

Tutto ciò è apparso ancora più evidente negli ultimi anni in cui la crisi economica generale, il ritardo della pubblica amministrazione a pagare i propri debiti contratti con le aziende, ha pesantemente colpito soprattutto il mondo edile, settore in cui il Durc è uno strumento indispensabile, creato potremmo dire proprio a doc.

Come sappiamo questo documento istituito con l’obiettivo di “obbligare” e “stimolare” il rispetto degli adempimenti contributivi, previdenziali e assistenziali da parte dei datori di lavoro, è diventato nel tempo uno strumento importante per l’acquisizione di appalti e lavori sia pubblici che privati.

In particolare la sua applicazione trova efficace utilità nell’ambito degli appalti e dei sub appalti nel settore edile, terreno notoriamente fertile per operazioni poco trasparenti e beneficiario di finanziamenti anche europei.

Il suo rilascio attesta la virtuosità del comportamento dei datori di lavoro in materia di contribuzione (previdenziale ed assistenziale) e stimola coloro ai quali viene temporaneamente negato alla regolarizzazione della posizione.

Una corretta e completa gestione delle informazioni ottenute tramite il Durc assicura il rispetto delle norme in materia di contratti di lavoro, consente il monitoraggio dei contratti di appalto, individuando per esempio anche i così detti sub appalti fittizi o a cascata.

Ripercorriamo alcune tappe importanti verso la semplificazione di questo strumento:

Il D.M. 24.10.2007 emanato in attuazione dell’art. 1 commi 1175 e 1176 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa le modalità di rilascio e i contenuti analitici del documento; stabilisce inoltre le tipologie di irregolarità in presenza delle quali il certificato viene comunque rilasciato, nonché il suo utilizzo ai fini della fruizione di benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro stessi.

Sono stati individuate anche le irregolarità in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro che inibiscono il rilascio del Durc da parte degli Enti preposti per determinati periodi più o meni lunghi a seconda della gravità dell’inadempimento accertato (dagli 8 ai 24 mesi lavorativi).

Questo tipo di irregolarità, accertate da provvedimenti di tipo amministrativo o giurisdizionali definitivi, non potranno essere sanabili.

Questo significa che in questi casi il Durc è comunque rilasciabile ai fini della regolarità dei versamenti contributivi consentendo quindi alle aziende la partecipazione ai bandi e agli appalti pubblici o privati ma l’azienda non potrà usufruire dei benefici economici e normativi proprio perché vincolati alla regolarità e al rispetto delle regole in materia di sicurezza per il periodo sanzionato.

Il suddetto D.M. entra in vigore il 31.12.2007 e da questa data il rilascio del Durc diventa elemento propedeutico alla partecipazione di appalti, in particolare con la pubblica amministrazione, nonché alla fruizioni di benefici normativi, contributivi e finanziari.

Inizialmente il Durc era indispensabile solo per le imprese edili appaltatrici di lavoro pubblico.

Ben presto, riconoscendone da una parte la validità quale strumento deflattore del lavoro sommerso, nonché elemento regolatore del mercato del lavoro, e dall’altra la complessità dell’adempimento, viene comunque esteso anche ad altre attività, in particolar modo là dove siano richiesti benefici e sovvenzioni anche comunitarie.

La recente Legge 16.05.2014 n. 78, come abbiamo detto in particolare l’articolo 4,  introduce il così detto Durc on line.

Vedremo nel dettaglio che l’obiettivo era quello di semplificare e razionalizzare le modalità e i tempi per il rilascio del Durc, rendere facilmente accessibili a chiunque ne abbia interesse l’acquisizione della certificazione e prolungare anche il tempo di validità riducendo così il numero di interventi di richiesta e conseguentemente anche i costi amministrativi ad essa legati.

Si tratta in realtà di una certificazione frutto di una unica interrogazione presso le banche dati, da parte di chiunque ne abbia interesse (e questo ne rappresenta una importante novità), basata su Codice Fiscale, la cui validità sarà di 120 giorni dal suo rilascio e per la sua emissione si accerteranno i regolari pagamenti effettuati fino all’ultimo giorno del secondo mese precedente, a condizione che siano già scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni retributive, alla data di richiesta.

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Durc ha invece una validità di 180 giorni.

Nel caso in cui nelle more tra la data della richiesta e la data del suo rilascio sia scaduto un ulteriore periodo di contribuzione, l’azienda dovrà dimostrare il regolare adempimento anche in merito a questo periodo.

Saranno certificati i regolari versamenti effettuati a favore di Inps, Cassa Edile e Inail.

La sua emissione potrà essere richiesta solo telematicamente ai seguenti indirizzi:

www.inps.it per le aziende e gli intermediari in possesso di abilitazione al servizio telematico rilasciato dall’Inps

www.inail.it per le aziende e gli intermediari in possesso di abilitazione al servizio telematico rilasciato dall’Inail

www.cassaedilepec.it (qualora sia attivata la relativa posizione) per le aziende e gli intermediari in possesso di abilitazione al servizio telematico rilasciato dall’Inps.

 

A regime invece non sarà più attiva la possibilità di richiedere il rilascio del Durc attraverso il canale telematico dello sportello unico previdenziale.

La dematerializzazione del D.U.R.C. attraverso la richiesta e il rilascio telematico della certificazione vuole essere un tentativo per snellire le incombenze delle aziende, già soffocate da mille adempimenti in un periodo in cui far fronte a tutte le scadenze, a vario titolo, diventa quasi l’attività prevalente.

Anche questo aspetto non è di poco conto, in passato infatti il Durc poteva essere consegnato solo allo sportello o inviato dall’Ente per raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del richiedente.

Ora il Durc diventa certificazione accessibile a tutti coloro che abbiano interesse a verificare la posizione previdenziale e assistenziale delle aziende con cui operano.

Per contro c’è da dire che il nostro sistema di banche dati non è ancora aggiornato con puntualità e questo aspetto può comunque rappresentare o dei rallentamenti nel rilascio delle certificazioni o la dichiarazione di situazioni non propriamente corrispondenti alla realtà.

Un grosso lavoro dovrà essere fatto quindi proprio a livello di banche dati dal quale attingere le informazioni da certificare, per far si che i dati presenti negli archivi stessi siano quanto più possibile attendibili.

Ciò comporterà non solo un investimento economico ma anche di risorse umane, queste ultime vedranno comunque, a regime, alleggerito il loro carico di lavoro in quanto dovranno occuparsi di seguire solo quelle posizioni che il sistema scarta in quanto considerate non regolari, invitando quindi le aziende a regolarizzare le proprie situazioni.

In caso di irregolarità gli istituti dovranno infatti inviare tramite Pec (Posta Elettronica Certificata obbligatoria ormai per tutte le ditte, individuali e non) al datore di lavoro interessato o al suo intermediario, un invito a regolarizzare le posizioni entro 15 giorni.

Una riorganizzazione strutturale importante, che necessiterà di tempo perché sia efficacemente attuata, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 4 ovvero che la Pubblica Amministrazione dovrà provvedere all’attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo con le risorse umane, strumentali, tecnologiche e soprattutto finanziarie disponibili, senza che ciò produca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inizialmente saranno sicuramente da mettere in conto disagi in quanto l’impianto telematico ed informatico non è al momento predisposto per un controllo formale ad opera di un gestionale; gli enti dovranno quindi essere dotati di impianti informatizzati in grado di gestire, anche in assenza di personale all’uopo dedicato, le richieste di certificazioni.

I tre Enti interessati (Inps, Inail e Cassa Edile) dovranno risultare appunto “collegati in linea” così che i singoli dati siano da tutti accessibili, verificabili e accertabili automaticamente.

Anche in termine di personale a  regime il vantaggio dovrebbe risultare evidente, non essendo più necessario che gli operatori gestiscano la pratica dalla presa in carico, alla verifica attraverso una consultazione manuale degli archivi fino a giungere alla tanto sospirata emissione della certificazione.

Si dovrà altresì prevedere una ricollocazione del personale che anziché operare per l’emissione delle certificazioni dovrà attivarsi al fine di verificare la regolarizzazione degli eventuali inadempimenti a carico delle aziende.

In caso di esito negativo all’interrogazione della certificazione on line di regolarità contributiva l’azienda ha la possibilità di sanare le irregolarità entro il termine di 15 giorni. Nel caso l’azienda sia titolare di crediti nei confronti dalla P.A. sarà possibile adottare anche l’istituto della compensazione, ovvero quest’ultima, dopo aver ricevuto il servizio o la fornitura potrà provvedere al pagamento delle competenze al netto dell’importo corrispondente a quanto non versato dall’azienda ai vari Enti provvedendo, come agisse da sostituto di imposta a versare agli Enti previdenziali e assicurativi creditori quanto dovuto.

I 15 giorni messi a disposizione per il ravvedimento delle posizioni ritenute irregolari da sempre appare poco congruo in quanto molto spesso, proprio per l’attuale situazione di aggiornamento degli archivi degli Enti, le richieste risultano non essere corrette o comunque per importi inferiori e pertanto l’azienda deve attivarsi al fine di ottenere lo sgravio parziale o totale delle somme richieste affinché possa essere emesso il certificato di regolare contribuzione.

Le nuove regole in materia di rilascio di certificazione on line dovranno essere messe a punto da un D.M. del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze, Ministero per la semplificazione e P.A., sentiti l’Inps, l’Inail. Tale D.M. doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (pertanto entro il 19 maggio); siamo in attesa dei prossimi passi del governo.

Tenendo conto che i rapporti con le Casse Edili, da sempre notoriamente considerati enti slegati dall’Inps e dall’Inail, sono ancora tutti da strutturare è inevitabile che il suddetto termine non abbia trovato soddisfazione nei tempi previsti, rinviando di fatto l’applicazione concreta del provvedimento di semplificazione.

A regime, dopo le opportune verifiche in tempo reale, sarà emesso un documento in formato .pdf non modificabile scaricabile, salvabile e stampabile sia dell’ente che l’ha richiesto sia da tutti coloro che ne abbiano interessi ivi compresa l’azienda.

Il tutto dovrebbe consentire anche un risparmio di oneri amministrativi per gli Enti.

Lo sportello unico previdenziale, progressivamente andrà a sparire, in quanto l’interrogazione, unica, avverrà telematicamente con la sola indicazione del codice fiscale dell’azienda da verificare.

La richiesta potrà essere effettuata dagli operatori economici, dai loro intermediari all’uopo autorizzati, dalle stazioni appaltanti in caso di appalti pubblici (in questo caso avverrà d’ufficio) e dagli enti privati a rilevanza pubblica.

Il D.u.r.c. on line unitamente alla certificazione dei contratti di lavoro e all’attività che si sta avviando attraverso la valida collaborazione dei Consulenti del Lavoro, ovvero la Asseverazione della conformità dei contratti di lavoro o meglio dei suoi adempimenti sia contrattuali che previdenziali, assistenziali e fiscali, dovrebbero consentire un approccio più semplice per i datori di lavoro, oberati tra mille adempimenti e formalità non sempre facili da esperire, nonché uno stimolo a comportamenti virtuosi e premiali.

Ancora ai fini del rilascio del Durc on line si dovranno verificare la regolarità delle posizioni sia dei lavoratori subordinati che dei collaboratori (collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto).

Infatti progressivamente nel tempo verrà a crearsi una sorta di White List (ovvero di lista di aziende la cui richiesta di documento di regolarità ha avuto esito positivo) a cui far riferimento per l’intero periodo di validità (ovvero 120 giorni) e senza alcun onere aggiuntivo.

Pertanto successive richieste di Durc in capo allo stesso soggetto già certificato non costituiranno nuova pratica e nuova istruttoria ma saranno rinviate automaticamente alla White List aggiornata.

Nei rapporti tra le imprese e le pubbliche amministrazioni l’introduzione del D.u.r.c. on line snellirà di molto le procedure per le liquidazioni delle competenze maturate; essendosi di fatto allungata la validità del certificato saranno ridotte le richieste di certificazione in occasione delle erogazioni degli stati avanzamento lavori o del saldo.

La semplificazione introdotta dall’art. 4 del D.L. 34/2014 di fatto è sottoposta ad un regime di osservazione; infatti decorsi 12 mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà presentare alle Camere una relazione al fine di valutare e verificare i concreti effetti ottenuti dall’applicazione delle nuove disposizioni.

 

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