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Saggi
14 Dicembre 2014

Contrabbando di veicoli di trasporto terrestre ammessi al regime della temporanea importazione

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In questi ultimi anni, sta assumendo una certa frequenza e rilevanza, non solo fiscale ma anche e soprattutto “visiva”, il fenomeno del contrabbando di veicoli con targa extracomunitaria circolanti all’intero del territorio doganale comunitario, la cui disciplina – invero – è contenuta in parte nel T.U.L.D. (anche per la parte sostanziale), in parte nel regolamento (CEE) n. 2454/1993 e, in parte, nella Convezione di New York del 04/06/1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la L. 1163/1957.

Tutti noi vediamo ogni giorni, sia all’interno delle nostre città sia lungo i tratti autostradali italiani, transitare – talvolta ad alta velocità ed in spregio alle più elementari regole di sicurezza stradale e di educazione civile – autovetture, sovente di grossa cilindrata, con targa extracomunitaria (in molti casi Svizzera, Albanese o Ucraina).

Ma, siamo proprio sicuri che tali veicoli stiano circolando legittimamente all’interno del territorio doganale comunitario? Mi riferisco, ovviamente, non alla loro posizione nei confronti delle disposizioni del Codice della Strada (ai sensi dell’art. 132 del quale, fra l’altro, è previsto il sequestro amministrativo del veicolo con targa straniera decorso un anno dal suo primo ingresso all’interno del territorio dello Stato italiano) ma, piuttosto, nei confronti delle disposizioni comunitarie in ambito doganale e, in particolare, relative al regime della temporanea importazione di beni di estera provenienza[1].

Molti italiani, infatti, ormai da lungo tempo si chiedono come sia possibile che persone ufficialmente nullatenenti o quasi per il nostro Fisco possano permettersi autovetture di grossa cilindrata, mantenerle sul territorio italiano con targa extracomunitaria e, con queste, tenere tutta una serie di comportamenti (che definire “antisociali” è addirittura poco) semplicemente impensabili per la maggior parte dei consociati.

Ai fini della disciplina doganale, i veicoli stradali devono essere suddivisi in:

–   mezzi di traporto stradali;

–   mezzi di trasporto ferroviari;

–   mezzi di trasporto marittimi e fluviali.

Per quanto concerne la prima categoria, ossia i mezzi di trasporto stradale, ai sensi dell’art. 555 D.A.C. si deve discriminare fra:

a)         mezzi ad uso commerciale, usati per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, in quest’ultimo caso sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito[2];

b)         mezzi ad uso privato, utilizzati per un qualsiasi uso diverso da quello commerciale.

Tale distinzione è di fondamentale importanza in quanto, come si vedrà, la disciplina applicabile ai singoli casi è notevolmente differente.

Infatti, per quanto riguarda i mezzi di trasporto stradale ad uso privato circolanti all’interno del territorio doganale comunitario e non immessi in libera pratica (rectius: con targa extra U.E.), è prevista l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine (e dunque la libera circolazione) a patto che siano soddisfate contemporaneamente le seguenti due condizioni:

–   in primo luogo, il mezzo deve essere immatricolato fuori del territorio doganale comunitario (ossia in uno Stato extracomunitario) a nome di una persona stabilita fuori del territorio doganale (in caso di persona fisica, si ha riguardo al luogo di residenza). Qualora si tratti di veicolo non oggetto di immatricolazione nel Paese extracomunitario (ad es. un mezzo d’opera), la condizione si intende verificata laddove il bene appartenga ad una persona stabilita fuori del territorio doganale comunitario;

–   in secondo luogo, il mezzo deve essere utilizzato da una persona stabilita fuori del territorio doganale comunitario o da una persona stabilita all’interno del territorio doganale purché, in tale ipotesi, sia realizzata almeno una delle seguenti ulteriori condizioni:

  • il mezzo di trasporto viene utilizzato in caso di emergenza per un periodo massimo di cinque giorni (art. 559 § 1 lett c D.A.C.);
  • il mezzo viene utilizzato, anche per un periodo superiore ai predetti cinque giorni, ma pur sempre a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che deve però trovarsi all’interno del territorio comunitario al momento dell’utilizzo.

In sostanza, è ben possibile che il titolare dell’immatricolazione consenta ad un proprio conoscente, un proprio amico o ad un proprio parente di poter utilizzare il veicolo all’interno del territorio comunitario ma, in questo caso, è necessario che l’utilizzo avvenga secondo le istruzioni (scritte) rilasciate dal titolare dell’immatricolazione, che tale utilizzo sia a titolo meramente occasionale e – in ultimo – che il titolare dell’immatricolazione sia fisicamente presente all’interno del territorio comunitario (non è necessario che si trovi fisicamente a bordo del veicolo) al momento dell’utilizzo[3].

E’ del tutto evidente che la prova dell’effettiva presenza all’intero del territorio doganale comunitario del titolare dell’immatricolazione nel momento dell’effettivo utilizzo dei veicolo deve essere fornita dal soggetto utilizzatore.

Tipico è il caso dei veicoli con targa albanese o moldava condotti da cittadini di quei Paesi, seppur stabilmente residenti in Italia, ed immatricolati a nome di persone residenti in Stati extra U.E.: in questi casi, la mera esibizione della “delega”[4] da parte del proprietario del veicolo non è condizione sufficiente a dimostrare la lecita circolazione del mezzo sul territorio comunitario laddove venga dimostrato che l’utilizzo non avviene a titolo occasionale (perché, ad esempio, l’utilizzatore ha richiesto un passi per residenti in relazione a quello specifico veicolo o ha dimostrato di averne l’uso esclusivo) o l’utilizzatore non sia in grado di dimostrare la presenza all’interno del territorio comunitario del soggetto delegante (cfr. art. 560 § 1 D.A.C.)[5];

  • il mezzo viene utilizzato, anche per un periodo superiore ai predetti cinque giorni, in forza di uno specifico contratto di locazione avente forma scritta purché l’utilizzo avvenga a titolo occasionale e sia finalizzato:

–    al rientro presso il proprio luogo di residenza all’interno della U.E. (caso tipico il turista italiano che si reca in Svizzera per visitare il Paese e lì noleggia un veicolo con il quale rientra poi in Italia, attraverso il valico terrestre di Como, al fine di raggiungere il proprio luogo di residenza riconsegnando poi la vettura alla società di noleggio).

In tale ipotesi, il veicolo deve essere riesportato al di fuori del territorio doganale entro il tempo massimo di 5 giorni dall’entrata in vigore del contratto di locazione;

–     ovvero all’uscita dal territorio doganale comunitario e, in tale caso, il veicolo deve essere restituito all’impresa di locazione stabilita nel territorio doganale comunitario entro il termine massimo di 8 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del contratto.

–    o, in generale, quando ciò sia consentito su base generale dall’autorità doganale nazionale (in Italia, non esiste alcuna autorizzazione in tal senso).

  • il mezzo di trasporto sia utilizzato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale comunitario ed alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stesso, purché questi sia stabilito al di fuori del territorio della U.E., a condizione che l’utilizzo privato sia previsto dal contratto di lavoro ed avvenga secondo le istruzioni emesse dal titolare dell’immatricolazione stessa (cfr. art. 561 § 2 D.A.C.).

In ogni caso, il mezzo di trasporto stradale non può permanere all’interno del territorio doganale comunitario per un periodo superiore a 6 mesi (cfr. art. 562 § 1 lett. c punto iii D.A.C.), trascorsi i quali o viene importato o altrimenti cade automaticamente in posizione di contrabbando.

Termini particolari sono previsti in caso di veicoli ad uso privato utilizzati da studenti non residenti – nel qual caso il termine di permanenza è pari alla durata del soggiorno per motivi di studio (cfr. art. 562 § 1 lett. c punto ii D.A.C.) – o in caso di veicoli utilizzati da una persona non residente incaricata di effettuare una missione di durata determinata – nel qual caso il termine di permanenza è pari alla durata del soggiorno necessario per lo svolgimento della missione de qua (cfr. art. 562 § 1 lett. c punto i D.A.C.).

Per quanto concerne, invece, i mezzi di trasporto stradale ad uso commerciale con targa extra U.E., l’esenzione dal pagamento dei diritti di confine (e dunque la libera circolazione) è prevista a condizione che sussistano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

–   in primo luogo, anche in questo caso il mezzo deve essere immatricolato in uno Stato U.E. a nome di una persona stabilita fuori del territorio doganale (in caso di persona fisica, si avrà riguardo al luogo di residenza).

Qualora si tratti di veicolo non oggetto di immatricolazione nel Paese extracomunitario (ad es. un mezzo d’opera), la condizione si intende verificata laddove il bene appartenga ad una persona stabilita fuori del territorio doganale comunitario;

–   in secondo luogo, il mezzo deve essere utilizzato:

  • per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale comunitario essendo ammesso, in via eccezionale, l’uso per il traffico interno allorché le disposizioni vigenti per il settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi lo prevedano expressis verbis (cfr. art. 558 § 1 lett. d D.A.C.);
  • ovvero da parte di una persona fisica stabilita nel territorio doganale comunitario ed alle dipendenze del proprietario del mezzo di trasporto stesso a patto che l’utilizzo privato sia previsto dal contratto di lavoro ed avvenga secondo le istruzioni emesse dal titolare dell’immatricolazione stessa (cfr. art. 561 § 2 D.A.C.).

In ogni caso, il veicolo non può permanere all’interno del territorio doganale comunitario per un periodo superiore a quello strettamente necessario per l’effettuazione delle operazioni di trasporto (cfr. art. 562 § 1 lett. b D.A.C.).

Il superamento dei termini massimi di ammissione temporanea sopra richiamati o, altrimenti, l’utilizzo del veicolo immatricolato al di fuori del territorio della U.E. da parte di un soggetto ivi stabilito al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni sopra richiamate costituisce di per sé un caso emblematico di contrabbando extraispettivo che, qualora non associato ad un reato contro la fede pubblica (come potrebbe essere, ad esempio, l’aver dotato il veicolo di una targa italiana falsa), potrebbe rendere il comportamento sanzionabile solo a titolo amministrativo quale contrabbando depenalizzato ex art. 295-bis T.U.L.D. qualora l’importo complessivo dei diritti di confine evasi (costituiti dal dazio in misura generalmente pari al 10% ed alla correlata I.V.A. in misura pari al 22%) sia inferiore ad € 3.999,96; in caso di evasione di diritti di confine in misura superiore, ovviamente, il comportamento sarà penalmente sanzionabile a titolo di contrabbando ex art. 282 T.U.L.D..

In entrambe i casi, il veicolo deve essere obbligatoriamente assoggettato a sequestro ex art. 240 c.p. ai fini della successiva confisca ex art. 301 T.U.L.D., da operare – quest’ultima – nei confronti del titolare dell’immatricolazione al quale, qualora si tratti di soggetto stabilito nel territorio di uno Stato extracomunitario, dovranno essere notificati tutti gli atti erariali emessi seppure con le particolari modalità previste dall’art. 60 c. 4 e 5 d.P.R. 600/1973 ovvero – qualora si tratti di un soggetto privo di residenza nella U.E. e privo di un indirizzo estero indicato in A.I.R.E. o di un domicilio eletto presso l’Agenzia Fiscale – ai sensi dell’art. 60 c. 1 lett. e) d.P.R. cit..

Nei confronti sia del conducente sia del titolare dell’immatricolazione, poi, dovranno essere accertati i diritti di confine evasi e – in caso di contrabbando depenalizzato – irrogata, a cura del Direttore dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione al luogo dell’avvenuto sequestro, la sanzione pecuniaria di cui all’art. 295-bis cit..

E’ di tutta evidenza che, invece, in caso di contrabbando avente rilievo penale, la relativa sanzione così come il provvedimento di confisca non saranno comminati dal Direttore dell’Ufficio doganale ma, piuttosto, dall’Autorità Giudiziaria.

 

[1]           Prima di procedere oltre nella trattazione, occorre esaminare, seppure brevemente, le disposizioni disciplinanti la materia de qua:

_   l’art. 216 T.U.L.D. in forza del quale: “1. Il Ministro per le finanze può stabilire che per l’importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonché degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dall’emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie. 2. I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l’applicabilità delle pene stabilite per il reato di contrabbando. 3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali e nazionalizzati nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all’estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall’art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché a quelli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia, in applicazione della convenzione di Londra 19 giugno 1951 approvata e resa esecutiva con la legge 30 novembre 1955, n. 1335. Tali autoveicoli sono considerati esportati all’atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto. 4. Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l’osservanza delle condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze. 5. Il Ministro per le finanze può altresì stabilire che per l’esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle convenzioni indicate nel primo comma si prescinda dall’emissione di documenti doganali”;

_   l’art. 554 D.A.C.  in forza del quale: “1. L’ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all’importazione (in prosieguo: “esonero totale dai dazi all’importazione”) è concessa solo in conformità con gli articoli da 555 a 578. 2. L’ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione non è concessa ai prodotti di consumo”;

_   l’art. 555 D.A.C. in forza del quale: “1. Ai fini della presente sottosezione valgono le seguenti definizioni: a) “uso commerciale” significa uso di mezzi di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso o per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito; b) “uso privato“: l’utilizzazione di un mezzo di trasporto escluso qualsiasi uso commerciale; c) “traffico interno”: il trasporto di persone imbarcate o di merci caricate nel territorio doganale della Comunità per essere sbarcate o scaricate in tale territorio. 2. I mezzi di trasporto comprendono i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature normali dai quali sono accompagnati”;

_   l’art. 558 D.A.C. in forza del quale: “1. L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per i mezzi di trasporto stradale e ferroviario, nonché per i mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea, alla navigazione marittima e nelle acque interne, purché sussistano le seguenti condizioni: a) che siano immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; se i veicoli non sono immatricolati, questa condizione può considerarsi osservata qualora appartengano a una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità; b) che siano utilizzati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, salvo il disposto degli articoli 559, 560 e 561;  c) che, in caso di uso commerciale di mezzi di trasporto non ferroviari, siano utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità; tali mezzi di trasporto possono tuttavia essere utilizzati per il traffico interno, quando le disposizioni vigenti nel settore dei trasporti relative, segnatamente, alle condizioni di accesso e di esecuzione dei medesimi, lo prevedano. 2. Qualora i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 siano nuovamente locati da un’impresa di locazione avente sede nel territorio doganale della Comunità a una persona fisica stabilita fuori di detto territorio, devono essere riesportati entro otto giorni dall’entrata in vigore del contratto”;

_   l’art. 559 D.A.C. in forza del quale: “1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione in uno dei casi seguenti: a) se i mezzi di trasporto ferroviario sono messi a disposizione di una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità, in virtù di un accordo secondo cui ogni azienda può utilizzare i mezzi delle altre come fossero i propri; b) se un rimorchio viene agganciato a un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità; c) se i mezzi di trasporto sono utilizzati in casi di emergenza, per un massimo di cinque giorni; d) se i mezzi di trasporto sono utilizzati da un’impresa di locazione in vista della loro riesportazione da effettuarsi entro un termine non superiore a cinque giorni”;

_   l’art. 560 D.A.C. in forza del quale: “1. Le persone fisiche stabilite nel territorio doganale della Comunità possono beneficiare dell’esonero totale dai dazi all’importazione se adibiscono un mezzo di trasposto ad uso privato, a titolo occasionale e secondo le istruzioni del titolare dell’immatricolazione che si trova nel territorio doganale al momento dell’utilizzazione. Dette persone fisiche beneficiano di detto esonero totale anche se adibiscono ad uso privato un mezzo di trasporto locato in virtù di un contratto scritto, a titolo occasionale: a) per tornare nei propri luoghi di residenza all’interno della Comunità; b) per uscire dal territorio della Comunità; c) o quando ciò sia in base generale consentito dalle autorità doganali interessate su base generale. 2. I mezzi di trasporto devono essere riesportati o restituiti all’impresa di locazione stabilita nel territorio doganale della Comunità entro i termini seguenti: a) cinque giorni dall’entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a); b) otto giorni dall’entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c). I mezzi di trasporto devono essere riesportati entro due giorni dall’entrata in vigore del contratto, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b)”;

_   l’art. 561 D.A.C. in forza del quale: “1. L’esonero totale dai dazi all’importazione è altresì concesso per i mezzi di trasporto da immatricolare nel territorio doganale della Comunità all’interno di una serie sospensiva ai fini della loro riesportazione a nome di una delle seguenti persone: a) a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio; o b) a nome di una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità sul punto di trasferire la propria residenza normale fuori di detto territorio. Nel caso in cui alla lettera b) i mezzi di trasporto devono essere riesportati entro tre mesi dalla data d’immatricolazione. 2. L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale o privato da una persona fisica stabilita nel territorio doganale della Comunità e alle dipendenze del proprietario dei mezzi di trasporto stabilito fuori dello stesso territorio, o comunque autorizzato da quest’ultimo. L’utilizzazione privata dev’essere prevista dal contratto di lavoro. L’autorità doganale può porre restrizioni all’ammissione temporanea di mezzi di trasporto concessa in base al primo e al secondo comma in caso di utilizzazione sistematica. 3. L’esonero totale dai dazi all’importazione può essere accordato, in casi eccezionali, per mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale, per un periodo di tempo limitato, da una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità”;

_   l’art. 562 D.A.C. in forza del quale: “Fatte salve altre disposizioni speciali, sono previsti i seguenti termini di appuramento: a) dodici mesi per i mezzi di trasporto ferroviario; b) il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto, per i mezzi di trasporto non ferroviari ad uso commerciale; c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue: i) da studenti, la durata del soggiorno nel territorio doganale della Comunità per soli motivi di studio; ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata, la durata del soggiorno della persona necessaria per lo svolgimento della missione; iii) sei mesi, negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio; d) sei mesi, per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato; e) diciotto mesi per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato”.

[2]          Ma non anche a titolo di cortesia che – pertanto – in nessun caso potrà mai essere considerato uso commerciale. Per quanto riguarda, invece, il trasporto gratuito, l’Agenzia delle Dogane, con circolare 8/D prot. n. 535 del 18/02/2014 ha precisato che l’art. 555 § 1 lett a) D.A.C. è stato modificato “al fine di allineare la regolamentazione comunitaria alla Convenzione di Istanbul nella definizione di uso commerciale di un mezzo di trasporto. In particolare, è stato precisato che non può considerare uso commerciale il trasporto gratuito di persone mentre rientra in tale dizione il trasporto oneroso di persone ed il trasporto industriale o commerciale di merci a titolo oneroso o gratuito”.

 

[3]          E’ pertanto evidente che, in tale caso, la condizione potrà essere soddisfatta nel solo caso in cui il titolare dell’immatricolazione sia una persona fisica.

[4]          Sul punto, è da sottolineare che la delega in sé non è sufficiente a garantire la lecita circolazione del veicolo de quo all’interno del territorio comunitario essendo invece richiesto dalla disposizione regolamentare che la circolazione avvenga “secondo le istruzioni” rilasciate dal titolare dell’immatricolazione.

[5]          C.T.P. di Ferrara – Sez. VIII – n. 268/11 del 28/09/2011 (B.G. c. Ufficio delle Dogane di Ferrara): “il sig. B.G. è stato fermato dalla Guardia di Finanza mentre circolava a Ferrara, alla guida dell’autovettura con targa moldava, di proprietà del fratello; al conducente del veicolo è stata correttamente contestata la violazione degli artt. 558 e ss. D.A.C. e, essendo stato riscontrato che non risultavano adempiute le formalità doganali necessarie per l’introduzione sul territorio dello Stato  italiano di merce non comunitaria, si è legittimamente proceduto al sequestro del veicolo. IL successivo provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa e di confisca del mezzo (oggi impugnato) è conseguente all’accertamento della fattispecie del reato di contrabbando amministrativo. L’art. 558 D.A.C. dispone che i mezzi di trasporto destinati ad uso privato possono essere introdotti nel territorio doganale comunitario in esonero totale dei dazi di importazione nel caso in cui detti autoveicoli siano immatricolati al di fuori del territorio doganale della Comunità e siano utilizzati da persone stabilte al di fuori dello stesso territorio comunitario. In tutti gli altri casi, l’importazione di autovetture ad uso privato senza l’espletamento delle formalità doganali (pagamento dei tributi) integra il reato di contrabbando, depenalizzato a violazione amministrativa nel caso in cui il valore dl bene non superi € 3.999,96; in tale ultimo caso, la violazione è punita con la sanzione amministrativa e la confisca del bene come previsto dagli artt. 216 e 301 T.U.L.D.. Nel caso di specie, il conducente dell’autovettura immatricolata in Moldavia ed introdotta in Italia senza l’espletamento delle formalità doganali, sig. B.G., risulta essere stabilmente residente in Italia dal 2007 per cui non è soddisfatto il requisito soggettivo dell’esonero ex art. 558 D.A.C.; ne consegue la legittimità sia della sanzione amministrativa comminata, peraltro già pagata dal ricorrente, che del provvedimento di confisca ex art. 301 T.U.L.D.

 

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