In questa guida oltre ad analizzare le ultime novità introdotte in merito alla bancarotta fraudolenta, al reato di falso in bilancio ed alla responsabilità degli amministratori, è bene comprendere la disciplina legislativa di questi reati.
In tema di bancarotta fraudolenta si sono susseguite le pronunce della Corte di Cassazione: con la sentenza n. 4329 del corrente anno è stato sancito che l’amministratore risponde dei reati fallimentari commessi in concorso con la figura dell’amministratore di fatto. L’assunzione formale della carica rappresenta un rilevante indizio richiesto per la sussistenza dei reati, ma è necessario che vengano individuate le specifiche motivazioni per cui sia possibile ritenere che l’amministratore formale abbia concorso alla realizzazione dei reati. In tema di falso in bilancio, la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 631, la quale ha previsto che il falso in bilancio integra, a seguito del fallimento, l’autonomo reato di bancarotta fraudolenta.
Reato di bancarotta fraudolenta: cos’è e disciplina
Il reato di bancarotta fraudolenta è disciplinato dal Codice dell’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 2019) e concerne una serie di comportamenti posti in essere dalla figura imprenditoriale a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale. L’articolo 322 del Codice dell’impresa e dell’insolvenza sancisce che la figura imprenditoriale che si macchia del reato di bancarotta fraudolenta è punito con la pena detentiva dai 3 ai 10 anni se è dichiarato in liquidazione giudiziale. Il presupposto del reato di bancarotta fraudolenta è lo stato di insolvenza della figura imprenditoriale e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
L’imprenditore è insolvente se non è più in grado di assolvere le obbligazioni che sono state contratte in modo regolare. La figura imprenditoriale deve aver commesso una serie di atti che sono indicati nel dispositivo dell’articolo 322 del Codice dell’impresa e dell’insolvenza. La stessa pena trova applicazione alla figura imprenditoriale, che durante la procedura di liquidazione giudiziale commetta alcuno dei fatti previsti al primo punto del succitato articolo, che qui di seguito riportiamo:
“a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”.
La figura imprenditoriale in liquidazione giudiziale che, prima e durante la procedura, esegua un pagamento o simuli titoli di prelazione per favorire talune figure imprenditoriali a danno di altri, è punito con il carcere da 12 mesi a 5 anni. Fatte salve le altre pene accessorie, la condanna per uno dei fatti indicati comporta l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa fino a 10 anni. Tale fattispecie è differente dalla bancarotta semplice, che è disciplinata dall’articolo 323 del Codice dell’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 2019).
Tale norma di cui all’articolo 323 del Codice dell’impresa e dell’insolvenza sancisce che l’imprenditore, al di fuori delle condotte di bancarotta fraudolenta, è punito con la detenzione dai sei mesi ai 24 mesi. Analizzando le disposizioni che disciplinano la bancarotta semplice e quella fraudolenta, le fattispecie differiscono per determinati elementi.
La bancarotta semplice riguarda le operazioni imprudenti, spese eccessive e ritardi nel chiedere l’apertura della dichiarazione giudiziale, mentre quella fraudolenta concerne il riconoscimento di passività inesistenti, le operazioni di occultamento e di sottrazione dei beni e la falsificazione dei libri e di altre scritture contabili tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio.
Con la bancarotta fraudolenta la condotta dell’imprenditore è volta a sottrarre il patrimonio aziendale alla funzione di garanzia. La condotta volta ad integrare il reato di bancarotta semplice va determinata in via residuale rispetto alla fattispecie d bancarotta fraudolenta. La bancarotta fraudolenta è riconducibile a tre differenti tipologie:
- Bancarotta fraudolenta documentale: è relativa all’occultamento o alla manomissione delle scritture contabili,
- Bancarotta fraudolenta per distrazione: si verifica quando la figura imprenditoriale ha occultato in tutto o parzialmente i suoi beni,
- Bancarotta fraudolenta preferenziale: le condotte commesse ledono il principio della par condicio creditorum, danneggiando alcuni creditori rispetto ad altri.
La bancarotta fraudolenta si distingue in bancarotta propria ed impropria: nel primo caso l’imprenditore è soggetto attivo del reato, nel secondo caso colui che ricopre altro ruolo societario è soggetto attivo del reato.
Falso in bilancio: disciplina del reato
Il reato del falso in bilancio rappresenta un illecito penale che si verifica quando una figura dirigenziale o amministrativa comporta la manipolazione dei dati contabili aziendali per presentare una situazione economica. Ogni azienda deve redigere in modo corretto, chiaro e veritiero una serie di documenti contabili per poter accertare la situazione di natura economica al termine di ogni esercizio contabile compilando lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa ed il rendiconto finanziario.
La figura dirigenziale e quella amministrativa che compila tali documenti contabili e manipola i dati contabili falsificando le comunicazioni economico-finanziarie commette il reato di falso in bilancio. Le tipologie di reato di falso in bilancio sono ascrivibili alle seguenti:
- qualitativo: le voci del bilancio sono riportate in modo non veritiero,
- valutativo: vengono fatte valutazioni aziendali errate,
- oggettivo: all’interno del bilancio sono registrate informazioni non veritiere.
I soggetti attivi sono le figure dirigenziali, amministratori aziendali, sindaci e direttori generali e i soggetti passivi sono i destinatari delle comunicazioni di natura sociale. Il reato di falso in bilancio è stato depenalizzato con il decreto n. 61 del 2002, ma poi è stato disciplinato in ambito penale nel 2015. Attualmente il reato di falso in bilancio è disciplinato dall’articolo 2621 del Codice civile, rubricato “False comunicazioni sociali”, il quale recita:
“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
Oltre all’articolo 2621 del Codice civile, a disciplinare il reato di falso in bilancio sono gli articoli 2621-bis, 2621-ter e l’articolo 2622. Trattandosi di un reato istantaneo, il reato di falso in bilancio si produce nel momento in cui il bilancio viene presentato ai destinatari del documento contabile.
La normativa prevede la detenzione da tre a otto anni in caso di società quotata sul mercato borsistico, la detenzione da sei mesi a tre anni in caso di falso in bilancio di lieve entità e la reclusione da uno a cinque anni per le figure dirigenziali ed amministrative che inseriscono nel bilancio dati non veritieri al fine ultimo di trarne un vantaggio di natura personale. Falsificare un bilancio e dare una comunicazione economico-finanziaria mendace è un comportamento grave, i cui amministratori ne sono responsabili.
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