Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono dei vantaggi che l’acquirente di un immobile può beneficiare al verificarsi di determinate condizioni.
Agevolazioni acquisto prima casa: condizioni.
Per poter usufruire dell’agevolazione “prima casa”:
- l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con lo stesso bonus;
- nel caso sia in possesso già di un immobile deve venderlo entro un anno dal nuovo acquisto;
- l’immobile deve trovarsi nello stesso Comune di residenza dell’acquirente o, quest’ultimo, vi si deve trasferire entro 18 mesi;
- l’immobile deve trovarsi nello stesso Comune dove l’acquirente svolge la propria attività;
- l’immobile deve trovarsi nello stesso Comune dove il datore di lavoro dell’acquirente svolge la propria attività, nel caso in cui l’acquirente lavori all’estero;
- l’immobile deve trovarsi su tutto il territorio nazionale se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.
Agevolazioni acquisto prima casa: tipi di immobili che rientrano nell’agevolazione.
Le categorie catastali di immobili ammessi per l’agevolazioni sono:
- abitazione di tipo civile, categoria A/2;
- abitazioni di tipo economico, categoria A/3;
- abitazioni di tipo popolare, categoria A/4;
- abitazioni di tipo ultra popolare, categoria A/5;
- abitazioni di tipo rurale, categoria A/6;
- abitazioni in villini, categoria A/7;
- abitazioni e alloggi tipici dei luoghi, categoria A/11;
- le pertinenze destinante in modo durevole all’abitazione principale, categorie C/2, C/6, C/7.
Agevolazioni acquisto prima casa: agevolazioni.
L’acquisto di un immobile tra privati, prevede:
- il versamento di un’imposta di registro del 2% sul valore catastale dell’immobile;
- il versamento di un’imposta ipotecaria per un importo fisso di 50 euro;
- il versamento di un’imposta catastale per un importo fisso di 50 euro.
L’acquisto di un immobile tra un privato e un impresa con vendita soggetta ad iva, prevede:
- iva del 4%;
- il versamento di un’imposta di registro per un importo fisso di 200 euro;
- il versamento di un’imposta ipotecaria per un importo fisso di 200 euro;
- il versamento di un’imposta catastale per un importo fisso di 200 euro.
Agevolazioni acquisto prima casa: credito d’imposta.
Con l’agevolazione dell’acquisto della prima casa l’acquirente ha diritto ad un credito d’imposta, pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto con agevolazione.
Ha diritto al credito d’imposta:
- chi nel lasso di tempo di un anno, compra una prima casa con le agevolazioni la rivende e ne acquista un’altra con le medesime agevolazioni, anche con appalto o permuta.
Il credito d’imposta maturato può essere utilizzato per:
- pagare l’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- per pagare le imposte di registro, catastali e ipotecarie;
- per pagare l’IRPEF risultante dalla prima dichiarazione dopo l’acquisto;
- per compensare altri tributi o contributi con il modello F24 utilizzando il codice “6602”.
In base all’utilizzo del credito d’imposta:
- se questi viene utilizzato per le imposte di registro, nel momento di acquisto del nuovo immobile, il contribuente, deve dichiarare la volontà dell’utilizzo del credito d’imposta fornendo:
- gli estremi dell’atto del primo immobile;
- una dichiarazione su cui si attestino i requisiti della nascita dell’agevolazione;
- eventuali fatture;
- gli estremi della vendita del primo immobile.
- Se il credito lo si vuole utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi non c’è bisogno di alcuna dichiarazione di volontà.
Agevolazioni acquisto prima casa: quando decade.
L’agevolazione decade:
- nel caso in cui alla registrazione dell’atto vi siano delle dichiarazioni false;
- se nei primi cinque anni dall’acquisto l’immobile venga venduto o donato e, nel primo anno dell’acquisto dell’immobile, non ne venga comprato un altro che vada a sostituire il primo con le agevolazioni prima casa;
- nel caso in cui, entro i 18 mesi previsti per il cambio residenza, questo trasferimento non avvenga.
Agevolazioni acquisto prima casa: sanzioni.
Se l’agevolazione prima casa decade sono previste le seguente sanzioni:
- per l’acquisto di un immobile tra privati, si deve versare:
- la differenza delle imposte dovute;
- una sanzione pari al 30% delle imposte dovute;
- gli interessi di mora.
- per l’acquisto di un immobile tra un privato e un impresa con vendita soggetta ad iva, si deve versare:
- la differenza dell’imposta non versata;
- una sanzione pari al 30% dell’imposta non versata;
- gli interessi di mora.
Agevolazioni acquisto prima casa: under 36.
L’agevolazione acquisto prima casa under 36, per gli atti stipulati, anche in via preliminare, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta:
- ai soggetti che, all’atto del rogito della compravendita di un immobile non abbiano ancora compiuto 36 anni di età;
- abbiano un ISEE inferiore a 40.000,00 euro.
Rientrano nell’agevolazione prima casa under 36 le stesse categorie che vi rientrano per l’agevolazione acquisto prima casa.
I vantaggi previsti per l’agevolazione prima casa under 36, sono:
- esenzione dell’imposta di registro, ipotecarie e catastale;
- se l’operazione è soggetta ad IVA, spetta un credito d’imposta;
- i finanziamenti che nascono per l’acquisto dell’immobile sono esenti da imposta sostitutiva, di bollo, ipotecarie, catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.
Agevolazioni acquisto prima casa e under 36: normativa.
- Dpr n. 131/1986;
- Dpr n. 633/1972;
- Legge n. 342/2000;
- Legge n. 266/2005;
- Decreto Legge n. 223/2006;
- Decreto Legge n. 215/2023;
- Legge n. 197/2022;
- Legge n. 234/2021.
Agevolazioni acquisto prima casa e under 36: fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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