Adozione di un Principio contabile internazionale
46. Un cambiamento di principio contabile conseguente all’adozione di un Principio contabile internazionale deve essere contabilizzato secondo quanto previsto dalle eventuali specifiche disposizioni transitorie di quel Principio contabile internazionale. In assenza di disposizioni transitorie, il cambiamento di principio contabile deve essere applicato secondo quanto previsto dal trattamento contabile di riferimento esposto nei paragrafi 49, 52 e 53 o con il trattamento contabile alternativo consentito esposto nei paragrafi 54, 56 e 57.
47. Le disposizioni transitorie di un Principio contabile internazionale possono richiedere un’applicazione retroattiva o prospettica del cambiamento di principio contabile.
48. Se un’impresa non ha adottato un nuovo Principio contabile internazionale già pubblicato dallo International Accounting Standards Committeema non ancora in vigore, si incoraggia tale impresa a indicare la natura del prossimo cambiamento di principio contabile e una stima dell’effetto del cambiamento sul suo utile o sulla sua perdita e sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria.