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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

SIC-9: Aggregazioni di imprese – Classificazione come acquisizione o unione di imprese

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Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998), Aggregazioni di imprese. [1]

Problema

1. Al fine di classificare una aggregazione di imprese, lo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998) (“IAS 22”) contiene sia indicazioni generali nel paragrafo 8 sia una guida aggiuntiva nei paragrafi da 10 a 12 per ciò che concerne le acquisizioni e nei paragrafi da 13 a 16 per ciò che concerne le unioni di imprese. Lo IAS 22 sostiene chiaramente che risulterà possibile identificare un acquirente virtualmente in tutti i casi e, perciò, si suppone che le unioni di imprese si verifichino solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, il Principio non fornisce una guida esplicita sull’interazione tra le definizioni e le due sezioni contenenti la guida sulle acquisizioni e sulle unioni di imprese.

2. I problemi consistono nel determinare:

(a) come le definizioni e la guida integrativa dello IAS 22 devono essere interpretate e applicate nella classificazione di un’aggregazione di imprese; e

(b) se una aggregazione di imprese secondo le disposizioni dello IAS 22 può non essere classificata né come un’acquisizione né come un’unione di imprese.

3. La presente Interpretazione non tratta le operazioni tra imprese sotto un comune controllo.

 

Interpretazione

 

4. Una aggregazione di imprese deve essere contabilizzata come un’acquisizione, a meno che non sia possibile identificare alcun acquirente. Un  imprese, cioè gli azionisti di una delle imprese aggreganti ottengono il controllo sull’impresa aggregata.

5. La classificazione di una aggregazione di imprese deve basarsi su di una complessiva valutazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti alla specifica operazione. La guida fornita nello IAS 22 fornisce esempi di importanti fattori che devono essere considerati, non una serie esaustiva di condizioni che devono essere soddisfatte. Singole caratteristiche di una entità aggregata quali il potere di voto o i relativi fair value (valore equo) delle società aggreganti non devono essere valutate separatamente al fine di determinare come una aggregazione di imprese deve essere contabilizzata.

6. Lo IAS 22.15 (a), (b) e (c) descrive le caratteristiche essenziali di una unione di imprese. L’impresa deve classificare una aggregazione di imprese come un’acquisizione, a meno che tutte e tre queste caratteristiche siano presenti. Anche se sussistono tutte e tre le caratteristiche, l’impresa deve classificare l’aggregazione di imprese come una unione di imprese solo se è in grado di dimostrare che l’acquirente non può essere identificato.

7. Tutte le aggregazioni di imprese sono, secondo quanto disposto nello IAS 22, o un’”acquisizione” o un’”unione di imprese”.

Data di approvazione: gennaio 1998.

Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione deve essere applicata per la contabilizzazione delle aggregazioni di imprese la cui prima rilevazione cade negli esercizi con inizio dal 1° agosto 1998 o da data successiva.

 

[1] Lo Ias 22 /rivisto nella sostanza nel 1993) è stato sostituito dallo IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998),  Aggregazioni di imprese, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 1999. I riferimenti incrociati contenuti nella presente Interpretazione sono stati aggiornati per essere coerenti con quanto contenuto nello IAS 22 (rivisto nella sostanza nel 1998).

 

 

 

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