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Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto – Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto

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Paragraph 11 of IAS 1 (revised 1997), Presentation of Financial Statements, requires that financial statements should not be described as complying with International Accounting Standards unless they comply with all the requirements of each applicable Standard and each applicable Interpretation issued by the Standing Interpretations Committee. SIC Interpretations are not expected to apply to immaterial items.

Riferimento: IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle controllate (rivisto nella forma nel 1994), IAS 28, Contabilizzazione delle collegate (rivisto nella sostanza nel 2000), IAS 39, Strumenti finanziari:

Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2000).

Problema

1. Le imprese potrebbero essere in possesso di garanzie su warrant, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all’impresa diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e operative di un’altra impresa (diritti di voto potenzialmente esercitabili).

2. I problemi consistono nel determinare:

(a) Quando valutare se un’impresa controlla o influenza significativamente un’altra impresa in relazione rispettivamente agli IAS 27 e 28;

(i) se l’esistenza e l’effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili debba essere considerate, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5; e

(ii) se così, se debbano essere valutati eventuali altri fatti o circostanze connesse ai diritti di voto potenzialmente esercitabili;

(b) se la quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base a quanto contenuto nello IAS 27, e la quota attribuita a un partecipante che contabilizza la propria partecipazione in una controllata usando il metodo del patrimonio netto previsto dallo IAS 28, debba essere determinato in base all’effettivo capitale posseduto attualmente o in base al capitale posseduto che sarebbe posseduto se i diritti di voto potenzialmente esercitabili fossero esercitati o convertiti; e

(c) l’appropriato trattamento contabile per i diritti di voto potenzialmente esercitabili sino a che essi sono esercitati o cessano di esistere.

Interpretazione

3. L’esistenza e l’effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili che sono effettivamente (ossia, correntemente) esercitabili o effettivamente convertibili devono essere considerati, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5, quando si valuta se un’impresa controlla (come definito nello IAS 27.6) o influenza significativamente (come definito nello IAS 28.3) un’altra impresa. Devono essere considerati tutti i diritti di voto potenzialmente esercitabili, inclusi quelli potenzialmente esercitabili posseduti da altre imprese. I diritti di voto potenzialmente esercitabili non sono effettivamente esercitabili o effettivamente convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di una data futura.

4. Devono essere esaminati tutti gli elementi e le circostanze che condizionano i diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3 della presente Interpretazione, fatta eccezione per l’intenzione della direzione aziendale e per la possibilità finanziaria di esercitare o convertire. Altri elementi che devono essere considerati includono i termini di esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e le possibili operazioni ad essi connesse (l’Appendice A fornisce esemplificazioni relative all’applicazione della presente Interpretazione).

5. La quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base allo IAS 27, e la quota attribuita al partecipante che contabilizza la propria partecipazione usando il metodo del patrimonio netto in base allo IAS 28, deve essere determinato basandosi esclusivamente sull’effettivo capitale posseduto. Un’impresa, può, in sostanza, possedere effettivamente una quota di capitale quando, per esempio, vende e simultaneamente concorda di rivendere, ma non perde il controllo, l’accesso ai benefici economici associati a un capitale posseduto. In tale circostanza, la quota attribuita deve essere determinato prendendo in considerazione l’eventuale esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e altri strumenti derivati che, nella sostanza, danno effettivamente accesso a benefici economici associati con il capitale posseduto (l’Appendice B fornisce esemplificazioni all’applicazione della presente Applicazione).

6. Nella preparazione del bilancio consolidato e nella contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati rispettivamente come parte della partecipazione in una controllata e della partecipazione in una collegata solamente quando la quota di capitale posseduto è attribuita prendendo in considerazione l’eventuale esercizio di tali diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità al paragrafo 5 della presente Interpretazione. In tutte le altre circostanze, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 39.

Data di approvazione: agosto 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2002 o da data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

 

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