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Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

SIC-28: Aggregazioni di imprese – “Data dello scambio” e fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale

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Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimento: IAS 22, Aggregazioni di imprese (rivisto nella sostanza nel 1998).

Problema

1. Un’impresa può emettere azioni proprie come corrispettivo di acquisto pagato in un’aggregazione di imprese contabilizzata come un’acquisizione secondo quanto disposto nello IAS 22. Lo IAS 22.21 prevede che un’acquisizione debba essere contabilizzata al costo e che gli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall’acquirente debbano essere valutati al fair value (valore equo) alla data dello scambio.

2. Se gli strumenti rappresentativi di capitale come corrispettivo di acquisto pagato e quotati in un mercato pubblico e il loro prezzo di mercato alla data dello scambio non rappresenta un indicatore attendibile del fair value (valore equo), lo IAS 22.24 indica che debbano essere considerati i movimenti di prezzo per un periodo ragionevole prima e dopo che la comunicazione dei termini previsti per l’acquisizione.

3. I problemi consistono nel determinare:

(a) quale sia la “data dello scambio” quando si determina il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emanati come corrispettivo pagato in un’acquisizione;

(b) quando sia appropriato considerare altri elementi e metodi valutativi in aggiunta al prezzo pubblico alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato; e

(c) quale informativa debba essere indicata quando un prezzo pubblico di uno strumento rappresentativo di capitale quotato non è stato usato come fair value (valore equo) dello strumento, e quale informativa debba essere fornita quando uno strumento rappresentativo di capitale non ha alcun prezzo pubblico.

4. Lo IAS 22.65 prevede che l’importo connesso a rettifiche al corrispettivo di acquisto subordinate a uno o più eventi successivi devono essere inclusi nel costo dell’acquisizione con riferimento alla data dell’acquisizione se la rettifica è probabile e l’importo può essere valutato attendibilmente. Lo IAS 22.68 prevede che il costo dell’acquisizione debba essere rettificato quando un’incertezza che influisce sull’ammontare si risolve successivamente alla data dell’acquisizione. Conseguentemente, la presente Interpretazione non si applica agli strumenti rappresentativi di capitale emessi come rettifica al potenziale corrispettivo pagato su uno o più eventi, a meno che le rettifiche siano probabili e gli importi possano essere valutati attendibilmente alla data dell’acquisizione.

Interpretazione

5. Quando un’acquisizione è ottenuta tramite un’unica operazione di scambio (cioè, non in più fasi), la “data di scambio” coincide con la data di acquisizione, ossia, la data in cui l’acquirente ottiene il controllo sul capitale netto e sulle operazioni dell’acquisita. Quando un’acquisizione è ottenuta in più fasi (per esempio, acquisti successivi di azioni), il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi come corrispettivo dell’importo pagato a ciascun stadio deve essere determinato alla data in cui ciascun singolo investimento è rilevato nel bilancio dell’acquirente.

6. Il prezzo pubblico alla data dello scambio di uno strumento rappresentativo di capitale quotato fornisce la migliore evidenza disponibile del fair value (valore equo) dello strumento e deve, perciò, essere usato, salvo in alcune rare circostanze. Altri elementi e metodi valutativi devono essere considerati solo in quei rari casi in cui può essere dimostrato che il prezzo pubblico a quella data rappresenta un indicatore non attendibile, e che gli altri elementi e i metodi valutativi forniscono una misurazione più attendibile del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale. Il prezzo pubblico alla data dello scambio è un indicatore non attendibile solo quando è stato condizionato da una anomala fluttuazione del prezzo o dalla ristrettezza del mercato.

Informazioni integrative

7. Quando esiste un prezzo pubblico di uno strumento rappresentativo di capitale emesso come corrispettivo dell’importo pagato, ma non è stato usato come fair value (valore equo) dello strumento, le imprese devono indicare:

(a) tale fatto;

(b) le motivazioni per cui il prezzo pubblico non rappresenta il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale;

(c) il metodo e le significative assunzioni applicate nella determinazione del valore del fair value (valore equo); e

(d) l’importo complessivo della differenza tra il prezzo pubblico e l’importo determinato come fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale.

8. Quando uno strumento rappresentativo di capitale emesso come corrispettivo dell’importo pagato non presenta alcun prezzo pubblico alla data dello scambio, un’impresa deve indicare tale fatto nonché il metodo e le assunzioni significative applicati nel determinare il fair value (valore equo).

Data di approvazione: febbraio 2001.

Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dalle acquisizioni che hanno avuto iniziale rilevazione contabile al 31 dicembre 2001 o a data successiva.

 

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