NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

SIC-2: Coerenza nell’applicazione dei principi contabili -Capitalizzazione di oneri finanziari

Scarica il pdf

Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 23, Oneri finanziari.

Problema

1. Lo IAS 23.07 e 23.11, consente di scegliere fra:

(a) la rilevazione di tutti gli oneri finanziari come oneri nell’esercizio in cui essi sono sostenuti (trattamento contabile di riferimento); o

(b) la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di beni con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione come parte del costo di quel bene (trattamento contabile alternativo consentito).

2. Il problema consiste nel determinare se un’impresa che abbia scelto un criterio di capitalizzazione degli oneri finanziari debba applicare questo criterio a tutti i beni con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione ovvero se essa possa scegliere di capitalizzare gli oneri finanziari per alcuni beni e non per altri.

Interpretazione

3. Laddove l’impresa scelga il trattamento contabile alternativo consentito, tale trattamento deve essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione, costruzione o produzione di tutti i beni dell’impresa con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione. Se tutte le condizioni previste dallo IAS 23.11, sono soddisfatte, l’impresa deve continuare a capitalizzare tali oneri finanziari anche se il valore contabile del bene eccede il suo valore recuperabile.

Tuttavia, lo IAS 23.19, spiega che il valore contabile del bene deve essere, in tali casi, svalutato per rilevare contabilmente le perdite durevoli del valore.

Data di approvazione: luglio 1997.

Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 23.30. Perciò, adottando il trattamento contabile alternativo consentito, un’impresa può decidere di non capitalizzare tutti gli oneri finanziari sostenuti prima della data di entrata in vigore della presente Interpretazione.

 

Articoli correlati
11 Ottobre 2024
Proroga del regime “impatriati” anche per chi ha usufruito del regime “neo residenti”

Un cittadino italiano, che ha lavorato negli Stati Uniti per 10 anni e che nel 2019 è...

11 Ottobre 2024
Codice tributo per il tax credit sul gasolio per l’autotrasporto

Emanato un nuovo codice tributo per le imprese di autotrasporto che beneficiano della...

11 Ottobre 2024
Istituito il codice tributo per gli investimenti nella Zes unica

Il 22 luglio 2024 è stato istituito il codice tributo “7034”, utilizzabile per il...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto