49. Il bilancio deve essere redatto almeno annualmente. Quando, in casi eccezionali, la data di riferimento del bilancio dell’impresa cambia e il bilancio annuale considera un periodo più lungo o più breve di un anno, l’impresa deve evidenziare, oltre al periodo di riferimento coperto dal bilancio: (a) i motivi per i quali è stato adottato un periodo diverso da un anno; e (b) il fatto che i dati comparativi per il conto economico, le variazioni delle poste di patrimonio netto, i flussi finanziari e le note relative non sono comparabili.
50. In casi eccezionali a una impresa può essere tenuta a, o decide di, cambiare la data di riferimento del bilancio, per esempio a seguito dell’acquisizione di una impresa da parte di un’altra impresa che adotta una diversa data di riferimento del bilancio. In tale circostanza, è importante che gli utilizzatori siano a conoscenza che i dati esposti per l’esercizio di riferimento e i dati comparativi non sono comparabili e che sia indicata la ragione del cambio della data di riferimento del bilancio.
51. Normalmente, il bilancio è coerentemente redatto con riferimento a un periodo annuale. Tuttavia, alcune imprese preferiscono evidenziare, per esempio, per motivi pratici, un periodo di 52 settimane. Il presente Principio non preclude questa prassi, in quanto non è probabile che i bilanci risultanti siano significativamente diversi da quelli presentati assumendo come riferimento un anno.