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Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 12 Imposte sul reddito – Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite

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Avviamento

21 L’avviamento derivante da una aggregazione aziendale è valutato come l’eccedenza di (a) rispetto a (b):

a) la sommatoria di:

i) il corrispettivo trasferito valutato in conformità all’IFRS 3, che in genere richiede il fair value
(valore equo) alla data di acquisizione;
ii) l’importo delle partecipazioni di minoranza nell’acquisita rilevato in conformità all’IFRS 3; e iii) in un’aggregazione aziendale realizzata in più fasi, il fair value (valore equo) alla data di
acquisizione delle interessenze nell’acquisita precedentemente possedute dall’acquirente.

b) il valore netto degli importi, alla data di acquisizione, delle attività acquisite e delle passività assunte identificabili valutate in conformità all’IFRS 3.

Nella determinazione del reddito imponibile, molti ordinamenti non consentono di dedurre dal reddito imponibile le riduzioni del valore contabile dell’avviamento. Inoltre, in tali ordinamenti, il costo dell’avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la propria attività aziendale. In tali ordinamenti, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto l’avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.

21A Le successive riduzioni della passività fiscale differita, non rilevata in quanto derivante dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, sono anch’esse considerate come derivanti dalla rilevazione iniziale dell’avviamento e pertanto non vengono rilevate, in base alle disposizioni del paragrafo 15(a). Per esempio, se l’avviamento CU100 rilevato a seguito di una aggregazione aziendale ha un valore riconosciuto fiscalmente pari a zero, il paragrafo 15(a) dispone che l’entità non può rilevare la conseguente passività fiscale differita. Se l’entità rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita per riduzione di valore pari a CU20, l’importo della differenza temporanea imponibile relativa all’avviamento si riduce da CU100 a CU80, con conseguente decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata. Il decremento nel valore della passività fiscale differita non rilevata è anche esso riferito alla rilevazione iniziale dell’avviamento, e pertanto il paragrafo 15(a) ne vieta la rilevazione.

21B Le passività fiscali differite derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all’avviamento sono, tuttavia, rilevate nella misura in cui non derivino dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. Ad esempio, se a seguito di una aggregazione aziendale un’entità rileva un avviamento di CU100 che è deducibile fiscalmente a un tasso annuo del 20% a partire dall’anno dell’acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a CU100 all’atto della rilevazione iniziale e a CU80 alla fine dell’anno di acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento alla fine dell’anno di acquisizione rimane invariato a CU100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a CU20 alla fine dell’anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell’avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata.

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