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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

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43. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.

44. Se l’entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1° gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.

44A. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato i paragrafi 20, 21, 23(c) e (d), 27(c) e B5 dell’Appendice B. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

44C. L’entità deve applicare la modifica al paragrafo 3 a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. Se l’entità applica Strumenti finanziari con opzione a vendere e obbligazioni in caso di liquidazione (Modifiche allo IAS 32 e allo IAS 1), pubblicato nel febbraio 2008, a un periodo precedente, a partire da tale periodo essa deve applicare la modifica al paragrafo 3.

44D. Il paragrafo 3(a) è stato modificato dai Miglioramenti agli IFRS pubblicati nel maggio 2008. L’entità deve applicare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009. È consentita un’applicazione anticipata. Se un’entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, essa deve indicare tale fatto ed applicare a partire da tale periodo le modifiche al paragrafo 1 dello IAS 28, al paragrafo 1 dello IAS 31 e al paragrafo 4 dello IAS 32 pubblicate nel maggio 2008. Un’entità può applicare la modifica prospetticamente.

44E. «Riclassificazione delle attività finanziarie» (modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 7), pubblicato nell’ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1° luglio 2008.

44G. Miglioramento dell’informativa sugli strumenti finanziari (Modifiche all’IFRS 7), pubblicato a marzo 2009, ha modificato i paragrafi 27, 39 e B11 e ha aggiunto i paragrafi 27A, 27B, B10A e B11A–B11F. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L’entità non deve fornire le informazioni integrative richieste dalle modifiche per:

(a) qualsiasi periodo annuale o intermedio, incluso qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, presentato entro un periodo annuale comparativo chiuso prima del 31 dicembre 2009, o

(b) qualsiasi prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio del primo esercizio comparativo a una data antecedente il 31 dicembre 2009.

È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. (*)

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