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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 4 Contratti Assicurativi – Rilevazione e Valutazione – Elementi di partecipazione discrezionali

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Elementi di partecipazione discrezionali nei contratti assicurativi

34. Alcuni contratti assicurativi contengono un elemento di partecipazione discrezio­nale, nonché unacomponente garantita. L’emittente di tali contratti:

(a) può, a sua discrezione, rilevare la componente garantita separatamente dall’elemento di partecipazione discrezionale. Se l’emittente non li rileva sepa­ratamente, deve classificare l’intero contratto come una passività. Se l’emittente li rileva separatamente, deve classificare la componente garantita come una passività;

(b) deve, nel caso rilevi l’elemento di partecipazione discrezionale separatamen­te dalla componente garantita, classificare il primo come una passività ovve­ro come una componente distinta del patrimonio netto. Il presente IFRS non specifica il modo in cui l’assicuratore determina se tale componente rappre­senti una passività o un elemento di patrimonio netto. L’emittente può suddi­videre la suddetta componente in componenti di passività e di patrimonio netto adottando un principio contabile uniforme per la suddivisione. L’emittente non deve classificare la suddetta componente in una categoria interme­dia non identificabile né come passività né come patrimonio netto;

(c) può rilevare tutti i premi ricevuti come ricavi, senza separare alcuna parte re­lativa alla componente di patrimonio netto. Le conseguenti variazioni della componente garantita e della parte dell’elemento di partecipazione discrezio­nale classificata come passività, devono essere rilevate nel conto economico. Se l’elemento di partecipazione discrezionale è classificato, interamente o in parte, come componente di patrimonio netto, una quota del risultato econo­mico può essere attribuibile a tale componente (così come una quota può essere attribuibile alle interessenze di terzi). L’emittente deve rilevare la quota del risultato economico attribuibile a una qualsiasi componente di patrimo­nio netto di un elemento di partecipazione discrezionale come allocazione del risultato economico, e non come un provento od onere (vedere IAS 1 Presentazione del bilancio);

(d) deve, se il contratto contiene un derivato implicito rientrante nell’ambito di applicazione dello IAS 39, applicare lo IAS 39 a tale derivato implicito;

(e) deve, per quanto riguarda tutti gli aspetti non descritti nei paragrafi da 14 a 20 e 34(a)(d), continuare ad adottare i propri principi contabili per tali con­tratti, a meno che non cambi detti principi contabili in conformità con quan­to stabilito nei paragrafi da 21 a 30.

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