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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IFRS 4 Contratti Assicurativi – Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie

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40. Le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 41 a 45 si applicano sia ad una entità che già applicava altri IFRS prima di applicare il presente IFRS, sia ad una entità che applica gli IFRS per la prima volta (neoutilizzatore).

41. L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.

41A. Le modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4, I contratti di garanzia finanziaria, emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f). Un’entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se un’entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 39 e all’IFRS 7.

41B. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) ha modificato la terminologia utilizzata in tutti gli IFRS. Ha inoltre modificato il paragrafo 30. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2009 o da data successiva. Se l’entità applica lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2007) per un esercizio precedente, tali modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

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