NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Rilevazione e Valutazione

Scarica il pdf

Stime

31. Le stime effettuate dall’entità secondo gli IFRS alla data di passaggio agli IFRS devono essere conformi alle stime effettuate alla stessa data secondo i precedenti Principi contabili (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili), a meno che non vi siano prove oggettive che tali stime erano errate.

32. L’entità può ricevere ulteriori informazioni dopo la data di passaggio agli IFRS sulle stime che aveva effettuato secondo i precedenti Principi contabili. In base al paragrafo 31 l’entità deve considerare il ricevimento di tali informazioni alla stregua dei fatti successivi che non comportano una rettifica, secondo lo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio. Per esempio, si ipotizzi che la data di passaggio agli IFRS di un’entità sia il 1o gennaio 2004 e che nuove informazioni ricevute il 15 luglio 2004 richiedano la revisione di una stima effettuata in base ai precedenti Principi contabili al 31 dicembre 2003. L’entità non deve, in base alle nuove informazioni, modificare le stime nello stato patrimoniale d’apertura conforme agli IFRS (a meno che le stime debbano essere rettificate a causa di eventuali differenze nei principi contabili o vi siano prove oggettive che tali stime erano errate). Invece, l’entità deve imputare gli effetti delle nuove informazioni al conto economico (o, se del caso, tra le altre variazioni nelle poste di patrimonio netto) dell’esercizio che si chiude il 31 dicembre 2004.

33. Secondo gli IFRS, l’entità potrebbe dover effettuare, alla data di passaggio agli IFRS, delle stime che non era tenuta a effettuare a tale data secondo i precedenti Principi contabili. Ai fini della conformità con lo IAS 10, tali stime effettuate secondo quanto previsto dagli IFRS devono riflettere le condizioni che esistevano alla data di passaggio agli IFRS. In particolare, le stime alla data di passaggio agli IFRS di prezzi di mercato, tassi di interesse o tassi di cambio di una valuta estera devono riflettere le condizioni di mercato a tale data.

34. I paragrafi da 31 a 33 si applicano allo stato patrimoniale d’apertura in conformità agli IFRS. Gli stessi paragrafi si applicano anche a ciascun periodo presentato a fini comparativi nel primo bilancio dell’entità redatto in conformità agli IFRS, nel qual caso i riferimenti alla data di passaggio agli IFRS sono sostituiti da riferimenti alla data di chiusura di tale periodo comparativo.

Articoli correlati
26 Aprile 2024
Equo compenso

Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla...

26 Aprile 2024
Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la riforma Irpef 2024

In data 6 febbraio 2024, l'Amministrazione espone le nuove disposizioni valide per il...

26 Aprile 2024
Contributi previdenziali complementari, il calcolo per l’ulteriore sgravio fiscale

L'attuazione della normativa presuppone che il lavoratore al suo primo impiego risieda...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto