NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 40 Investimenti immobiliari – Spese successive

Scarica il pdf

22. Le spese successive relative a un investimento immobiliare che è già stato rilevato devono essere aggiunte al valore contabile dell’investimento immobiliare nel momento in cui diviene probabile che i benefici economici futuri, superiori al normale livello di rendimento originariamente accertato, dell’esistente investimento immobiliare, affluiranno all’impresa. Tutte le altre spese successive devono essere rilevate come un costo nell’esercizio in cui si sono verificate.

23. Il corretto trattamento contabile dei costi sostenuti successivamente all’acquisizione di un investimento immobiliare dipende da quali circostanze furono tenute in considerazione nel momento della valutazione e della rilevazione iniziale dell’investimento. Per esempio, nel caso in cui il valore contabile di un investimento immobiliare teneva già in considerazione una perdita nel calcolo dei benefici economici futuri, le spese successive sostenute per poter ristabilire i benefici economici attesi dall’attività devono essere capitalizzate. Questo è anche il caso in cui il prezzo di acquisto di un bene includa l’obbligazione assunta dall’impresa a sostenere una spesa necessaria nel futuro per portare il bene a condizioni operative. Un esempio di ciò potrebbe essere rappresentato dall’acquisizione di un edificio che necessita di una ristrutturazione. In tali circostanze, le spese successive devono essere portate a incremento del valore contabile.

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto