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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 38 Attività immateriali – Rilevazione e valutazione

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Attività acquisita come parte di un’aggregazione aziendale

33 In conformità all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali, se un’attività immateriale è acquisita in un’aggregazione aziendale, il suo costo è il fair value alla data di acquisizione. Il fair value di un’attività immateriale riflette le aspettative degli operatori di mercato alla data di acquisizione circa la probabilità che i benefici economici futuri inerenti all’attività affluiranno all’entità. In altri termini, l’entità prevede un afflusso di benefici economici, anche se vi è incertezza circa il momento di sopravvenienza o l’ammontare di tale afflusso. Ne consegue che il criterio di rilevazione basato sulla probabilità di cui al paragrafo 21(a) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali. Se un’attività acquisita in un’aggregazione aziendale è separabile o deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, esistono sufficienti informazioni per valutare in modo attendibile il fair value (valore equo) dell’attività stessa. Ne consegue che il criterio di valutazione attendibile di cui al paragrafo 21(b) si considera sempre soddisfatto per le attività immateriali acquisite in aggregazioni aziendali.

34 In conformità al presente Principio e all’IFRS 3 (rivisto nella sostanza dall’International Accounting Standards Board nel 2008), un acquirente rileva alla data di acquisizione, separatamente dall’avviamento, un’attività immateriale dell’acquisita, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata rilevata dall’acquisita prima della aggregazione aziendale. Vale a dire che l’acquirente rileva come attività, separatamente dall’avviamento, un progetto in corso di ricerca e sviluppo dell’acquisita se il progetto rientra nella definizione di un’attività immateriale. Il progetto di ricerca e sviluppo in corso della società acquisita soddisfa la definizione di attività immateriale quando:

a) soddisfa la definizione di attività; e
b) è identificabile, ossia separabile o deriva da diritti contrattuali o legali.

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