NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali – Applicazione delle disposizioni di rilevazione e valutazione

Scarica il pdf

Contratti onerosi

66 Se l’entità ha un contratto oneroso, l’obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e determinata come un accantonamento.

67 Molti contratti (per esempio, alcuni ordini di acquisto abitudinari) possono essere cancellati senza dover corrispondere compensi a terzi, e perciò non sussiste alcuna obbligazione. Altri contratti stabiliscono sia diritti sia obblighi per ciascuna delle parti contraenti. Quando le circostanze implicano che il contratto sia oneroso, questo rientra nell’ambito di applicazione del presente IFRS ed esiste una passività che viene rilevata. I contratti esecutivi che non sono onerosi esulano dall’ambito di applicazione del IFRS.

68 Il presente IFRS definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l’adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all’adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall’inadempienza.

69 Prima che sia fatto uno specifico accantonamento per un contratto oneroso, l’entità rileva qualsiasi perdita per riduzione di valore che abbiano subito le attività legate al contratto (cfr. IAS 36 ).

Torna all’Indice dello Ias 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
12 Settembre 2025
Bonus Psicologo

Il Bonus psicologo è un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di...

12 Settembre 2025
Arriva sulla Gazzetta il Testo Unico del Registro e degli altri tributi indiretti

13 agosto 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico del...

12 Settembre 2025
Superbonus e agevolazione “prima casa”: proroga dei termini per il trasferimento della residenza

La conferma dell’Agenzia delle Entrate Con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025,...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto