NULL
Principi Contabili
Scritto da:
1 Gennaio 1970

IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali – Ambito di applicazione

Scarica il pdf

Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità nella contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta eccezione per:

a) quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso; e
b) [Eliminato]
c) quelli trattati da un altro IFRS.

Il presente Principio non si applica agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9 Strumenti finanziari.

I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il presente IFRS non si applica ai contratti esecutivi a meno che questi siano onerosi.

[Eliminato]

Nel caso in cui un altro Principio disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, l’entità applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, alcune tipologie di accantonamenti sono considerate nei Principi su:

a) [Eliminato];
b) imposte sul reddito (cfr. IAS 12 Imposte sul reddito);
c) leasing (cfr. IFRS 16 Leasing). Tuttavia, il presente Principio si applica a qualsiasi leasing che diventi oneroso prima della data di decorrenza del leasing secondo la definizione dell’IFRS 16. Il presente Principio si applica anche ai leasing a breve termine e ai leasing la cui attività sottostante è di modesto valore contabilizzati conformemente al paragrafo 6 dell’IFRS 16 e che sono diventati onerosi;
d) benefici per i dipendenti (vedere IAS 19 Benefici per i dipendenti);
e) contratti assicurativi (cfr. IFRS 4 Contratti assicurativi). Tuttavia, il presente Principio si applica agli accantonamenti, alle passività e attività potenziali di un assicuratore, diversi da quelli derivanti dalle sue obbligazioni contrattuali e dai suoi diritti relativi ai contratti assicurativi rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4;
f) corrispettivi potenziali di un acquirente in un’operazione di aggregazione aziendale (cfr. IFRS 3 Aggregazioni aziendali) e
g) ricavi provenienti da contratti con i clienti (cfr. IFRS 15 Ricavi provenienti da contratti con i clienti). Tuttavia, considerato che l’IFRS 15 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplini i contratti con i clienti che sono onerosi, o sono divenuti tali, il presente Principio si applica anche a tali casi.

6 [Eliminato]

Il presente IFRS definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine “accantonamento” è utilizzato anche per identificare poste quali ammortamenti, riduzioni di valore di attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell’attivo e non sono trattate nel presente IFRS.

8 Altri IFRS specificano quando le spese debbono essere trattate come attività o come costi. Tali problematiche non vengono considerate nel presente IFRS. Pertanto, il presente IFRS né vieta né richiede la capitalizzazione dei costi rilevati quando viene effettuato un accantonamento.

Il presente IFRS si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività operative cessate). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività operativa cessata, l’ IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate può richiedere informazioni aggiuntive.

 

 

Torna all’Indice dello Ias 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali

Torna all’Indice dei Principi contabili internazionali

Articoli correlati
19 Aprile 2024
APE sociale 2024: cos’è?

L’APE sociale è un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS, entro...

19 Aprile 2024
Codici per versare la sostitutiva per le cripto attività dei residenti

I soggetti residenti che detengono cripto-attività ora hanno a disposizione nuovi...

19 Aprile 2024
Proroga Dac 7 per le piattaforme online

La scadenza della Dac 7 originariamente fissata al 31 gennaio è stata estesa per...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto