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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività – Unità generatrice di flussi finanziari – Valore recuperabile e valore contabile di un’unità generatrice di flussi finanziari

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Beni destinati ad attività ausiliarie o comuni (corporate assets)

84. I beni destinati ad attività ausiliarie o comuni (corporate assets) comprendono attività di gruppo o divisionali quali, per esempio, l’edificio in cui si trova la direzione centrale o una sua divisione o i macchinari per l’elaborazione elettronica dei dati o un centro di ricerca, etc…. La struttura dell’impresa determina se un’attività soddisfa la definizione di beni destinati ad attività ausiliarie o comuni contenuta nel presente Principio per una particolare unità generatrice di flussi finanziari. Le caratteristiche fondamentali di queste attività aziendali sono che esse non generano flussi finanziari in entrata indipendentemente dalle altre attività o da altri gruppi di attività e che i loro valori contabili non possono essere totalmente imputati all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto.

85. Poiché le predette attività non generano flussi finanziari in entrata, il valore recuperabile di esse non può essere determinato a meno che la direzione aziendale abbia deciso di dismettere l’attività. Come conseguenza, se vi è un’indicazione che tale attività può aver subito una perdita durevole di valore, si determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui questa attività appartiene, lo si confronta con il valore contabile di questa unità generatrice di flussi finanziari e qualsiasi perdita durevole di valore è rilevata in conformità a ciò che è previsto dal paragrafo 88.

86. Nel verificare s un’unità generatrice di flussi finanziari ha subito una perdita durevole di valore, l’impresa deve identificare le attività di cui al paragrafo 84 che fanno riferimento all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto. A un’attività del genere l’impresa deve, quindi, applicare il paragrafo 80, secondo il quale:

(a) se il valore contabile dell’attività aziendale può essere ripartito in base a un criterio ragionevole e coerente all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto, l’impresa deve applicare solamente la verifica “dal basso verso l’alto”; e

(b) se il valore contabile dell’attività aziendale non può essere imputato all’unità generatrice di flussi finanziari in oggetto in base a un criterio ragionevole e coerente, l’impresa deve applicare sia la verifica “dal basso verso l’alto” sia quella “dall’alto verso il basso”.

87. Un esempio di come trattare le attività societarie può essere trovato nell’Appendice A, Esempio 8.

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