Ripristino di valore dell’avviamento
109. Come eccezione alla disposizione contenuta nel paragrafo 99, una perdita durevole di valore dell’avviamento già rilevata non può essere rettificata in un periodo successivo a meno che:
(a) la perdita durevole di valore è stata causata da uno specifico fatto esterno di natura eccezionale e che, quindi, non si suppone si verifichi nuovamente; e
(b) si sono verificati successivi fatti esterni tali da annullare l’effetto di tale evento.
110. Lo IAS 38, Attività immateriali, vieta la rilevazione dell’avviamento generato internamente. Qualsiasi successivo aumento del valore recuperabile dell’avviamento è probabilmente l’effetto di un incremento dell’avviamento generato internamente, a meno che tale aumento si riferisca chiaramente alla rettifica dell’effetto di un fatto esterno specifico di natura eccezionale.
111. Il presente Principio vieta ripristini di valore dell’avviamento a seguito di cambiamenti avvenuti nelle stime (per esempio, un cambiamento nel tasso di attualizzazione o nell’ammontare e nel tempo di manifestazione di flussi finanziari futuri dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’avviamento si riferisce).
112. Un fatto specifico esterno è un fatto che è fuori del controllo dell’impresa. Esempi di fatti esterni di natura eccezionale includono nuove
norme che in maniera significativa riducono l’attività operativa, o rendono
inferiore la redditività dell’azienda cui l’avviamento si riferisce.